Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Motivazioni Generiche Chiudono la Porta alla Giustizia
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un atto processuale siano fondamentali per accedere alla giustizia. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso basato su contestazioni vaghe e non specifiche non può essere accolto. In questo articolo, analizzeremo il concetto di inammissibilità ricorso cassazione, esaminando un caso concreto in cui la genericità delle motivazioni ha portato non solo al rigetto del ricorso ma anche a conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di sostituzione di persona. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la decisione della Corte d’Appello era affetta da una “genericità di stile ed intrinsecamente indeterminata”, poiché non avrebbe adeguatamente dimostrato la sussistenza del fatto di reato, ripercorrendo il quadro probatorio in modo ritenuto infondato.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. Piuttosto, la Corte si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di ricorso stesso come inadeguato per avviare un serio scrutinio di legittimità.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza la dovuta diligenza.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso e l’Inammissibilità del ricorso in cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità ricorso cassazione. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era caratterizzato da una duplice carenza:
1. Genericità delle censure: Le lamentele erano formulate in modo astratto, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Non basta affermare che una motivazione è generica; è necessario indicare con precisione quali passaggi sono carenti e perché.
2. Mancata specificità: Il ricorrente non ha sviluppato un vero e proprio motivo di ricorso, limitandosi a una critica vaga che non permetteva alla Corte di comprendere quale violazione di legge fosse stata commessa dai giudici di merito.
Un aspetto giuridico di fondamentale importanza evidenziato dall’ordinanza è che la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità dei motivi preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità, come la prescrizione del reato, eventualmente maturate successivamente alla sentenza d’appello. La Corte, richiamando consolidati principi delle Sezioni Unite, ha chiarito che un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale e, di conseguenza, il giudice dell’impugnazione non ha il potere di esaminare questioni come la prescrizione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’accesso alla giustizia, specialmente in una sede di legittimità come la Cassazione, richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Non è sufficiente contestare una decisione; è necessario farlo in modo argomentato, puntuale e specifico, dialogando criticamente con le motivazioni del giudice precedente. Un ricorso generico è un’arma spuntata, che non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone anche a sanzioni economiche e impedisce la valutazione di altre questioni potenzialmente favorevoli all’imputato, come la prescrizione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le sue motivazioni erano generiche e indeterminate, non confrontandosi in modo specifico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per genericità?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, preclude la possibilità di rilevare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, una sanzione prevista per i casi di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45117 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 24/09/1994
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di sostituzione di persona e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è affetto da genericità perché di stile ed intrinsecamente indeterminato e, comunque, da manifesta infondatezza perché la Corte di merito ha ripercorso il quadro probatorio, dimostrativo della sussistenza del fatto di reato (si veda, in particolare, pag. 1 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, COGNOME Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così, deciso il 13 novembre 2024
Il CorOli t ere estensore
Il Presidente