Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici, critici e non meramente ripetitivi. Analizziamo questa decisione per comprendere quali sono i requisiti di un ricorso efficace e come evitare una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Esame
Due imputati si rivolgevano alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello. I ricorsi si basavano essenzialmente su due punti principali:
1. Una critica al giudizio di responsabilità, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
2. Una contestazione relativa alla determinazione della pena, in particolare per quanto riguarda l’aumento applicato per la continuazione tra i reati e la mancata concessione di una pena sostitutiva.
Entrambi gli imputati chiedevano quindi l’annullamento della sentenza impugnata, sostenendo l’illegittimità delle conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello precedente, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando in via definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Perché si arriva all’inammissibilità del ricorso in cassazione?
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e dettagliata delle ragioni che hanno portato a questa drastica decisione, offrendo importanti spunti sulla tecnica di redazione dei ricorsi.
Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, relativo al giudizio di responsabilità, è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorrente ha l’onere di confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente lamentare in modo astratto un vizio di motivazione o una violazione di legge. È necessario, invece, indicare con precisione gli elementi fattuali o giuridici che la Corte d’Appello avrebbe trascurato o interpretato erroneamente. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a esprimere un dissenso generico, senza fornire alla Corte gli strumenti per individuare il presunto errore.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi
Per uno dei ricorrenti, la Corte ha rilevato un ulteriore vizio: la pedissequa reiterazione. I suoi motivi di ricorso erano, di fatto, una semplice riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è inammissibile perché il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito, ma un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Il ricorso deve quindi contenere una critica argomentata e specifica proprio delle ragioni per cui la Corte d’Appello ha disatteso le tesi difensive, non limitarsi a ripeterle.
Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo
Anche le censure relative alla pena sono state respinte, ma con una qualifica diversa: manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello sull’aumento per la continuazione e sul diniego della pena sostitutiva fosse stata ampiamente e logicamente motivata. La determinazione della pena è un giudizio discrezionale del giudice di merito che, se correttamente motivato e privo di illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione cruciale: il successo di un ricorso per cassazione dipende in larga misura dalla sua precisione tecnica. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione, è indispensabile che i motivi siano specifici, indicando chiaramente le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti o a formulare censure generiche equivale a una condanna quasi certa all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti formali richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi. Se le censure sono formulate in modo generico o si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, la Corte non può esaminare il merito della questione.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non individua in modo preciso il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche o logiche dell’errore. In pratica, è una critica astratta che non si confronta con l’effettivo percorso argomentativo seguito dal giudice nella sentenza impugnata, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dalla Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione non può, di norma, riesaminare la congruità della pena, poiché si tratta di una valutazione di merito riservata ai giudici dei gradi precedenti. Può intervenire solo se la motivazione sulla determinazione della pena è mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Se la decisione è frutto di un giudizio discrezionale correttamente motivato, come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANIA il 12/01/1997 COGNOME NOME nato a CATANIA il 06/08/1993
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente COGNOME NOME lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è generico e quindi inammissibile per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fro di un apparato argomentativo concretamente esistente e logico (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a dolersi apoditticamente della assenza di argomentazioni in ordine al dolo del reato; ciò non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che è parimenti inammissibile per genericità anche il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente NOME NOME lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, in quant fondato su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare quindi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente COGNOME lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati e con cui, entrambi gli imputati, si dolgono altresì della mancata applicazione di una pena sostitutiva è manifestamente infondato: la Corte di merito ha ampiamente argomentato in modo non illogico con riferimento sia alla congruità dell’ aumento di pena operato a titolo di continuazione, parametrato sul concreto disvalore del fatto, sia alle ragioni per le quali ha ritenuto l’inidonea alla rieducazione l’invocata pena sostitutiva, così esprimendo un giudizio discrezionale correttamente motivato e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 aprile 2025
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La Presidente