Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Genericità dei Motivi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per genericità dei motivi. Spesso, la difesa tende a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, ma questo approccio si rivela quasi sempre controproducente. Vediamo perché, analizzando questo caso specifico.
I Fatti di Causa: Dal Giudizio di Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di un’imputata. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunti vizi di motivazione e violazioni di legge. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna e un nuovo esame della sua posizione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, tuttavia, ha interrotto bruscamente il percorso processuale, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa non possedevano la specificità richiesta dalla legge per accedere al giudizio di legittimità.
L’analisi sui motivi del ricorso
I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso si limitava a una sterile riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava, infatti, un elemento essenziale: un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché la motivazione dei giudici d’appello fosse errata, illogica o carente, ma si è limitata a ripetere la propria versione dei fatti.
Le Motivazioni: Perché scatta l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione?
La motivazione della Suprema Corte è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare liberamente i fatti. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione.
Per questa ragione, i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti. Devono indicare con precisione il punto della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando:
1. È meramente ripetitivo: Si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e rigettate in appello.
2. Manca il confronto critico: Non dialoga con la sentenza impugnata, ignorando le argomentazioni con cui il giudice di secondo grado ha motivato la propria decisione.
3. Tende a una rivalutazione del merito: Chiede alla Cassazione di riesaminare le prove e i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
In questo caso, il ricorso è ricaduto in queste categorie, trasformandosi in una richiesta di riesame del merito mascherata da denuncia di vizi di legittimità, determinandone così l’inevitabile inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è indispensabile strutturare un ricorso tecnicamente ineccepibile. L’avvocato deve abbandonare le argomentazioni di fatto e concentrarsi sui vizi di diritto, dialogando in modo critico e puntuale con la decisione che intende impugnare. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi preclusa la via del giudizio di legittimità, con la conseguenza che la condanna diventi definitiva.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente le ragioni di diritto per cui si contesta la sentenza o quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza un confronto critico con le motivazioni della decisione impugnata.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il caso nel merito (cioè non ha valutato se l’imputato fosse colpevole o innocente), ma ha respinto il ricorso perché privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni respinte in Appello?
È possibile, ma solo a condizione che tali argomentazioni vengano sviluppate in un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello. Non è sufficiente una mera ripetizione; bisogna spiegare perché il ragionamento del giudice di secondo grado è errato dal punto di vista giuridico o logico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21748 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVEZZANO il 06/11/1985
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME con cui è stato chiesto l’annullamento della
Letto sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della
persona offesa COGNOME Emanuele e l’accettazione della stessa da parte dell’imputata;
rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela;
che di conseguenza si impone l’annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna della querelata al pagamento delle spese
processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Roma 23 maggio 2025