Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SIDERNO il 08/02/1986
COGNOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA COGNOME il 09/08/1947
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME
NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l’affermazione
in ordine alla penale responsabilità degli imputati per il concorso nel reato di tr oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindac
del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con
corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2
Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231
– 01; Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo, non massimata), le ragioni de loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag
sulla pienezza di prova della responsabilità di entrambi gli imputati alla luce plurimi elementi probatori indicati);
osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., sono del tutto prive dei re di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
che, invero, si prospettano deduzioni generiche e, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non s consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.