Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 14/06/1990
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la
quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/03/2024 dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30
aprile 1992, n.285 commesso in Partinico il 5 dicembre 2019;
considerato che il ricorrente, con unico articolato motivo, ha dedotto violazione di legge per errata qualificazione del fatto in quanto l’imputato è stato
sanzionato ma non condannato con sentenza irrevocabile nel biennio; ha allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 131
bis cod. pen. o
per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza;
considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale
dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione), difettando il ricorso di adeguato confronto con l’accertata definitività
della precedente violazione indicata alle pagg.3-5 della sentenza sulla base della nota dei Carabinieri di Bagheria dell’8 marzo 2020, con le ragioni ostative
all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. (pag.6), con l’insussistenza di un giudizio di bilanciamento per l’assenza di circostanze eterogenee;
considerato, in particolare, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025