Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Caserta il 18/02/1983
NOME nata a Caserta il 23/11/1984
COGNOME NOMECOGNOME nato a Aversa il 27/11/2000
COGNOME NOME nato a Carinaro il 14/08/1961
avverso l’ordinanza del 26/12/2024 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/12/2024, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, al fine di ottenere l’annullamento o la sospensione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 2244/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 27/11/2020, irrevocabile il 16/11/2021. Il Giudice dell’esecuzione rimarcava che il suo sindacato era limitato alla verifica della legittimità ed efficacia del titolo abilitativo e che i ricorrenti non avevano documentato il rilascio di un valido permesso di costruire in sanatoria.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deducono vizio di motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà o manifesta illogicità
Lamentano che il provvedimento di rigetto dell’ordine di esecuzione risulta in contrasto con il precedente provvedimento con il quale il giudice sospendeva l’ordine di demolizione; il giudice con tale provvedimento aveva ritenuto necessaria la notifica agli eredi mentre con il procedimento definitorio dell’incidente di esecuzione aveva mutato orientamento.
Chiedono, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile.
La censura prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008,
Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del
29/01/2014, Rv.259425).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a men dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03
n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
4.Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod.
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 14/05/2025