Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
La presentazione di un ricorso in Corte di Cassazione è un’attività che richiede massima precisione e rigore formale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione qualora non vengano specificamente contestati i motivi di gravame così come sintetizzati nella sentenza impugnata. Questo caso serve da monito sull’importanza di formulare censure mirate e non generiche.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Nella sentenza di secondo grado, i giudici avevano riepilogato i motivi di gravame proposti dall’imputato, limitandoli, a quanto pare, a una sola questione: il calcolo della recidiva. Peraltro, tale motivo risultava essere stato accolto.
Nonostante ciò, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando però questioni completamente diverse e non menzionate nel riepilogo della sentenza d’appello. Nello specifico, il ricorrente contestava genericamente il giudizio sulla sua responsabilità, la congruità della pena e la mancata concessione delle attenuanti.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere il tentativo del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle doglianze, ma si concentra su un vizio procedurale considerato insanabile. Secondo i giudici, il ricorrente avrebbe dovuto, prima di tutto, contestare la correttezza del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza d’appello, se lo riteneva incompleto o errato. In assenza di tale contestazione, il perimetro del giudizio di legittimità era limitato a quanto cristallizzato in quel riepilogo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio di lealtà e chiarezza processuale. I giudici hanno spiegato che non è ammissibile proporre in Cassazione un motivo di ricorso diverso da quello sintetizzato nella sentenza impugnata, se prima non si contesta la correttezza di tale sintesi. Nel caso di specie, il ricorrente ha ignorato il riepilogo e ha introdotto censure nuove (sulla responsabilità) e formulate in maniera del tutto generica (sulla pena e le attenuanti), limitandosi a meri richiami a presunti gravami.
La Corte ha sottolineato che un ricorso non può essere un’occasione per riesaminare l’intera vicenda, ma deve articolarsi in critiche specifiche e puntuali contro la decisione impugnata. La genericità e la novità dei motivi, non essendo state preventivamente incanalate in una critica al riepilogo operato dalla Corte d’Appello, hanno reso il ricorso privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con forza l’importanza della specificità e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non è solo una sanzione processuale, ma la logica conseguenza di un atto che non rispetta le regole del dialogo tra le giurisdizioni. Per gli avvocati, questo significa dover prestare la massima attenzione non solo ai motivi di merito, ma anche a come questi vengono recepiti e sintetizzati nelle sentenze dei gradi inferiori. Per il cittadino, la conseguenza è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso ammontava a 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha specificamente contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, ma ha proposto motivi di ricorso diversi e generici non affrontati in quel riepilogo.
Quali erano i nuovi argomenti proposti dal ricorrente in Cassazione?
Il ricorrente ha tentato di censurare il giudizio di responsabilità e ha sollevato questioni generiche sulla pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, argomenti che non erano stati sintetizzati nei motivi di gravame della sentenza d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12321 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 22/10/1960
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile: quanto all’unico motivo citato nel riepilogo dei motivi di gravame degli imputati, contenuti in sentenza, esso appare tale e limitato per il COGNOME, al solo calcolo della recidiva e peraltro appare accolto. Considerato quindi, che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui non si proceda alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui, in mancanza della predetta contestazione, si proponga un motivo di ricorso diverso da quello sintetizzato in sentenza; e rilevato che tale è il caso di specie, in cui in assenza di contestazione del riepilogo del gravame, si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente che non è tematica affrontata nel citato riepilogo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tale parte. Come anche riguardo alla rivendicazione di una mancata risposta circa censure in tema di pena e di mancata concessione delle attenuanti, anche esse non citate nel riepilogo dei motivo di gravame, e peraltro proposte in ricorso in maniera del tutto generica con meri richiami a presunti gravami su tali punti.
Consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Co sigliere estensore re
Il Presidente