Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi tenta di impugnare una sentenza, poiché impedisce alla Suprema Corte di esaminare il merito della questione. Un’ordinanza recente chiarisce i criteri per cui un ricorso viene considerato ‘generico’ e, di conseguenza, respinto, con condanna alle spese e a una sanzione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare critiche precise e argomentate contro le decisioni dei giudici di grado inferiore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’impugnazione si basava su due motivi principali: la contestazione della qualificazione giuridica dei fatti come furto e il mancato riconoscimento della fattispecie del tentativo di reato. In sostanza, la difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati diversamente dal punto di vista legale o, in subordine, considerati solo come un tentativo non riuscito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati, sebbene distinti, fossero accomunati da una profonda genericità e apparenza. Secondo i giudici, le argomentazioni non costituivano una critica effettiva e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che Causa l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della qualità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le doglianze del ricorrente erano ‘meramente apparenti’ e ‘per nulla idonee a costituire una critica argomentata’. La sentenza della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una risposta adeguata e logicamente coerente ai punti contestati. Pertanto, un ricorso che non si confronta specificamente con tale motivazione, limitandosi a riproporre le proprie tesi in modo astratto, non può essere considerato ammissibile.
La Corte ha fondato la sua decisione sugli articoli 581, comma 1, lettera d), e 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Queste norme impongono che i motivi di ricorso siano specifici e non manifestamente infondati. Un motivo è generico quando non individua il punto debole della decisione impugnata e non offre argomenti critici capaci di incrinarne la logica giuridica. In questo caso, i motivi sono stati giudicati inidonei a formulare una ‘critica effettiva’, risultando quindi in una causa di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere per chi ricorre in Cassazione di redigere un atto di impugnazione dettagliato, specifico e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente, ma è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice a quo, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una questione formale, ma una sanzione per chi non rispetta il dovere di un confronto critico e costruttivo con le decisioni giudiziarie, con conseguenze economiche non trascurabili per il soccombente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati sono meramente apparenti e non costituiscono una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, risultando così inidonei a contestarla efficacemente.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente nel caso specifico?
Il ricorrente contestava due aspetti della sentenza d’appello: la qualificazione giuridica dei fatti come furto e il mancato riconoscimento che si fosse trattato solo di un tentativo di reato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso di specie pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 27/08/1975
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla genericità delle argomentazioni, meramente apparenti ma per nulla idonee a costituire una critica argomentata alla motivazione impugnata, che, sui punti contestati (qualificazione dei fatti come furti; mancato riconoscimento del tentativo) trova adeguata risposta a pg. 3, con motivazione del tutto logica che in questa sede non può essere pertanto ‘attaccata’;
ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett. d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2, /01/2025