Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGRIGENTO il 23/06/1967
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e si richiede dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che l’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, atteso il reato (commesso il 14/11/201), in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., andava a prescriversi -eventualmente e al netto delle sospensioni- il 14/05/2024, in data successiva alla sentenza di appello, pronunciata il 02/05/2024;
che, peraltro, l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato, infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.
A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.