Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43588 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43588 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la qual la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce due motivi;
letta la memoria depositata il 29 giugno 2023 con la quale si ribadiscono le cens contenute nel ricorso, si evidenzia l’intervenuta prescrizione del reato e s’inv trattazione del ricorso nella Sezione Prima;
ritenuto, quanto al primo inerente l’asserita violazione da parte della Co appello di Palermo dell’art. 546 let. e) cod. proc. pen e vizio di motivazione, stesso è in primo luogo inammissibile per la sua aspecificità, poiché la censur omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’ gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnaz e la decisìvità del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di leg dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di di degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 2019, C. Rv. 275853);
considerato, sotto altro profilo, che la Corte territoriale ha preso in conside ogni specifica censura contenuta nell’atto di appello e ha motivato congruamente g elementi sulla base dei quali ha ritenuto di condividere la ricostruzione in fa diritto del Giudice di primo grado;
rilevato che con il secondo motivo deduce censure complessivamente generiche e manifestamente infondate, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi mo doglianza già proposti in sede di appello e ivi adeguatamente superati;
ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntual disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifi soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto dì ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425);
evidenziato, inoltre che l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposi assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si tener conto nell’applicazione della legge penale, come indicato nell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena nullità, inutílizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto comma 1, lett. c), giacché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è in tal sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez.
n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). La dedotta violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivaz nei limiti indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), ossia come manc contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indica nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196). In particolare, poiché la mancata osservanza di una norm processuale ha rilevanza quando sia stabilita a pena di nullità, inutilizza inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la viol dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F, Rv. 253567);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
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