Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una delle questioni procedurali più delicate e frequenti nel nostro sistema giudiziario. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire due principi cardine della procedura penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e il rispetto perentorio dei termini per il deposito di memorie. Vediamo come la mancanza di questi elementi abbia portato non solo al rigetto del ricorso, ma anche a significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale di Frosinone. L’imputato proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Roma dichiarava il gravame inammissibile. Non dandosi per vinto, l’imputato presentava ricorso per Cassazione contro quest’ultima decisione, lamentando una violazione della legge penale in merito alla sua dichiarata responsabilità.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità dei Motivi
Il primo e fondamentale punto su cui si è concentrata la Corte di Cassazione è la qualità dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici, il ricorso era privo di specificità, un requisito essenziale per qualsiasi impugnazione. Invece di formulare una critica puntuale e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a lamentare genericamente la mancata assoluzione.
La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che un atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica effettiva e mirata al provvedimento impugnato, evidenziandone gli errori di diritto o di fatto. Un mero dissenso o una doglianza generica non sono sufficienti a innescare una revisione da parte del giudice superiore. Questa carenza ha reso il ricorso inefficace e, quindi, inammissibile.
Il Deposito Tardivo della Memoria Difensiva
Un secondo errore procedurale ha ulteriormente aggravato la posizione del ricorrente. La difesa aveva depositato una memoria integrativa il 12 novembre 2024, ovvero il giorno precedente all’udienza fissata per il 13 novembre 2024. Tuttavia, l’articolo 611 del codice di procedura penale stabilisce che le memorie difensive devono essere depositate almeno quindici giorni prima dell’udienza.
La Corte ha precisato che tale termine deve essere calcolato come “interi e liberi”, escludendo sia il giorno iniziale (dies a quo) sia quello finale (dies ad quem). Il deposito tardivo ha comportato l’impossibilità per i giudici di tenere conto degli argomenti contenuti nella memoria, rendendola di fatto inutile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri procedurali. In primo luogo, ha ribadito il principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione. La mancanza di una critica articolata contro la sentenza della Corte d’Appello ha determinato una violazione di tale principio, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha applicato con rigore le norme sui termini processuali, ignorando la memoria difensiva depositata fuori tempo massimo. Questa severità è giustificata dalla necessità di garantire il corretto svolgimento del processo e il rispetto del contraddittorio, che sarebbe compromesso se le parti potessero presentare argomentazioni all’ultimo momento. La combinazione di questi due vizi ha reso la declaratoria di inammissibilità una conclusione inevitabile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La decisione della Corte non è priva di conseguenze pratiche per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due sanzioni:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: poiché l’inammissibilità è stata ritenuta riconducibile a colpa del ricorrente (data l’evidenza dei vizi del ricorso), è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura serve a disincentivare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Questa ordinanza rappresenta un monito importante sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti processuali, ricordando che gli errori procedurali possono avere conseguenze tanto definitive quanto una decisione sul merito della causa.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano generici. L’atto non conteneva una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a una lamentela generale per la mancata assoluzione, violando così il principio di specificità dei motivi di impugnazione.
Per quale motivo la memoria difensiva non è stata presa in considerazione dalla Corte?
La memoria difensiva è stata depositata solo il giorno prima dell’udienza, violando il termine perentorio di almeno quindici giorni liberi previsto dall’art. 611 del codice di procedura penale. A causa di questo ritardo, i giudici non hanno potuto tenerne conto ai fini della decisione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
In base all’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a una colpa evidente nella presentazione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6631 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 02/11/1957
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che dichiarato inammissibile l’appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza de Tribunale di Frosinone che lo ha condannato per il delitto aggravato di furto;
considerato che l’unico motivo – che ha addotto la violazione della legge penale in ordi alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – è privo di specificità in quanto non con un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/201 Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 01), limitandosi a censurare la mancata pronuncia di una sentenza liberatoria da parte dell Corte territoriale, senza dedurre in alcun modo l’erronea qualificazione come generico dell’a di appello;
ritenuto che non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato 12 novembre 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 13 novembre 2024, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 de 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, R 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 26758 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.