Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione applichi rigorosamente i principi procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. Il caso sottolinea una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la presentazione di un ricorso basato su motivi vaghi o meramente ripetitivi non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative. L’analisi di questa decisione sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione è cruciale per comprendere i limiti e le corrette modalità di impugnazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della pronuncia di secondo grado, contestando la valutazione sulla sua responsabilità penale. Il ricorso si fondava su due motivi principali, che miravano a rimettere in discussione il giudizio formulato dai giudici di merito.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo al suo stadio preliminare di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni nette, che riflettono un orientamento consolidato in giurisprudenza. Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione possono essere così sintetizzate:
1. Genericità e Fattualità dei Motivi: I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti fossero generici e si limitassero a proporre una rilettura dei fatti del processo. Questo è un errore comune ma fatale. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non ricostruire la vicenda.
2. Ripetitività delle Argomentazioni: Il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già avanzate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato vizi specifici della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente riproposto le stesse difese. La presenza di una “doppia conforme” (decisioni identiche in primo e secondo grado) rende ancora più stringenti i requisiti per un ricorso ammissibile.
3. Colpa nella Proposizione del Ricorso: La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica. Viene disposta quando la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, i giudici hanno implicitamente affermato che la proposizione di un ricorso così palesemente infondato costituisce un comportamento colpevole, che non merita di essere esentato da sanzioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante. Chi intende rivolgersi alla Corte di Cassazione deve formulare motivi specifici, pertinenti a vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può sperare in una nuova valutazione del merito. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma si trasforma in un concreto onere economico. È quindi essenziale un’attenta valutazione preliminare da parte del difensore sulla reale sussistenza dei presupposti per un ricorso, per evitare di intraprendere un percorso giudiziario destinato all’insuccesso e potenzialmente costoso per il proprio assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, si basano su una rivalutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) o sono una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente non ha sollevato specifiche critiche di legittimità contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni e difese già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1817 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1817 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2, nonché, trattandosi di doppia conforme, le pagine da 2 a 6 della sentenza di primo grado);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025.