Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Sfida dei Motivi Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano adeguatamente con la sentenza impugnata. Questo principio è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado esclusivamente per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. In particolare, le critiche si concentravano sulla quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria), sugli aumenti applicati per la recidiva e la continuazione tra reati, e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa dell’imputato aveva depositato una memoria per sostenere le proprie ragioni, ma i motivi addotti sono stati giudicati dalla Suprema Corte come non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze (cioè non valuta se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non erano conformi ai requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come “generici”. Secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni dell’imputato erano:
* Prive di concretezza e specificità: Le censure non indicavano in modo preciso e dettagliato quali fossero gli errori commessi dalla Corte d’Appello nella sua motivazione.
* Scollegate dalla sentenza impugnata: Non vi era un reale e costruttivo confronto con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Il ricorso si limitava a riproporre lamentele astratte senza smontare il ragionamento logico-giuridico dei giudici d’appello.
In sostanza, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve individuare e argomentare specifici vizi di legge nella decisione che si contesta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione sottolineando come la Corte d’Appello avesse, al contrario, adempiuto in modo adeguato al suo onere motivazionale. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva fatto un congruo riferimento agli elementi decisivi e aveva richiamato correttamente la pronuncia del Tribunale di primo grado. Inoltre, aveva applicato correttamente i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sia nella determinazione della pena base sia nel negare le attenuanti generiche.
Il Richiamo alla Giurisprudenza Consolidata
A supporto della propria decisione, la Corte ha citato un nutrito elenco di precedenti giurisprudenziali. Questo richiamo serve a dimostrare come la decisione non sia isolata, ma si inserisca in un orientamento stabile e consolidato, secondo cui le censure generiche sul trattamento sanzionatorio non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. La motivazione della pena, se logica, coerente e non manifestamente irragionevole, è incensurabile in Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un elevato livello di tecnicismo e specificità. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita, ma è necessario tradurre tale lamentela in vizi di legittimità concreti e ben argomentati. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non è solo una sanzione processuale, ma anche una conseguenza economica per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza, pertanto, riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non come un terzo grado di merito, delimitando chiaramente i confini dell’accesso al giudizio di legittimità.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, privi di ragioni concrete e specifiche, e non si confrontano efficacemente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono formulate in modo astratto, senza individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione. In pratica, sono lamentele che non entrano nel dettaglio del ragionamento del giudice precedente per contestarne la validità logico-giuridica.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4508 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4508 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IESOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME; letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025;
considerato che i tre motivi di ricorso sono non consentiti dalla legge perchè volti a censurare la statuizione sul trattamento sanzionatorio, con deduzioni generiche, perchè prive delle concrete e specifiche ragioni che le sorreggono e non connotate da un effettivo confronto con la congrua e incensurabile motivazione posta a base della sentenza impugnata;
che, infatti, come emerge dal testo del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 10 e 11), la Corte territoriale, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed un richiamo alla pronuncia del Tribunale di Como, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha adeguatamente assolto all’onere motivazionale in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della dosimetria della pena, anche in relazione agli aumenti stabiliti per l’applicazione della recidiva e a titolo di continuazione, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME •NOME COGNOME Il Presidente