Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, per il ricorrente, frustranti del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare questo primo, fondamentale vaglio. Vediamo come la genericità dei motivi e la pretesa di una nuova valutazione dei fatti costituiscano ostacoli insormontabili.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la propria affermazione di responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio ricevuto. I motivi di ricorso si concentravano su una presunta erronea valutazione delle prove e sull’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), oltre a criticare l’entità della pena inflitta.
L’analisi della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti, nel loro complesso, inammissibili. L’analisi della Corte si è soffermata su due aspetti principali: la specificità dei motivi relativi alla responsabilità e la censura sul trattamento sanzionatorio.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità
I giudici di legittimità hanno osservato che il primo e il terzo motivo di ricorso erano privi di “concreta specificità”. Invece di individuare precisi vizi di legge o travisamenti della prova nel ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si limitava a proporre una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”.
Questo approccio è estraneo al giudizio di Cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre sottolineato come i motivi fossero una mera riproduzione delle doglianze già presentate e respinte in appello, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. L’inammissibilità del ricorso è quindi una conseguenza diretta di questa carenza argomentativa.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione del trattamento sanzionatorio è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione può essere censurata in Cassazione solo se frutto di “mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico”.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta richiamando gli elementi dell’art. 133 c.p. e definendo la pena “congrua” ed “equa”. Poiché la pena irrogata era inferiore alla media edittale, tale motivazione è stata ritenuta sufficiente, non essendo necessaria una disamina dettagliata di ogni singolo parametro.
le motivazioni
La decisione si fonda sul principio fondamentale che delimita le funzioni della Corte di Cassazione. Il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di giudizio” sul fatto, ma di un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni dei giudici di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la sentenza che impugna, evidenziando errori specifici di diritto o vizi logici manifesti, e non semplicemente riproporre la propria tesi difensiva sperando in una diversa valutazione. La mancanza di specificità equivale a un’assenza di critica reale, rendendo il ricorso un atto non idoneo a innescare il controllo di legittimità.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata tecnica giuridica. È essenziale abbandonare le argomentazioni fattuali e concentrarsi sui vizi di legittimità della decisione impugnata. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di valutare attentamente i presupposti per un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando i motivi sono generici, ossia non specificano le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitano a chiedere una nuova valutazione dei fatti o a riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti senza confrontarsi con la motivazione della corte d’appello.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo in casi limitati. La contestazione è ammissibile non perché si ritiene la pena semplicemente ingiusta, ma solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è stata frutto di puro arbitrio o basata su un ragionamento palesemente illogico. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di correlazione con la decisione impugnata?
Significa che il motivo di ricorso non affronta e non critica le specifiche ragioni giuridiche e logiche esposte dal giudice nella sentenza che si contesta. In pratica, l’argomentazione difensiva procede per conto proprio, ignorando il percorso motivazionale che ha portato alla decisione, rendendo così la critica inefficace e generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
ritenuto che il secondo motivo,in punto di trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
2 GLYPH
AA)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.