Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15852 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e i motivi aggiunti depositati;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della condotta decettiva, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410) e senza criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento, no sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato che l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che “l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincol connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione” (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
•
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.