Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Uno dei più comuni è l’inammissibilità ricorso Cassazione, una sanzione che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano portare a questa conclusione, con conseguenze significative per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi su cui basava la sua impugnazione erano principalmente due:
1. Un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla prova della sua responsabilità penale.
2. La violazione di legge e il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente, in sostanza, cercava di rimettere in discussione sia la valutazione delle prove a suo carico sia la severità della pena inflitta.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte. La ragione è cruciale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse ‘doglianze in punto di fatto’ già esaminate e respinte, con argomenti logici e giuridici corretti, dal giudice d’appello.
L’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, stabilisce che l’appello è inammissibile quando mancano i motivi specifici. La Cassazione ha chiarito che questa ‘specificità’ richiede una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. Non è sufficiente ripetere argomenti già vagliati; è necessario attaccare specificamente il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte fallacie. In questo caso, mancando tale correlazione, il motivo è stato considerato privo di specificità, portando all’inevitabile inammissibilità ricorso Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Giurisprudenza Consolidata
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per negare le attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si è basata su due pilastri fondamentali. Per il primo motivo, ha evidenziato la mancanza di un confronto critico con la sentenza d’appello, riducendo il ricorso a una sterile riproposizione di tesi già respinte. Per il secondo motivo, ha riaffermato che è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (o all’assenza di elementi positivi) per giustificare il diniego delle attenuanti. Tale valutazione, se logicamente argomentata, supera e assorbe ogni altra considerazione, rendendo il motivo d’appello infondato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del processo d’appello. Deve essere un atto tecnicamente preciso, che individui con chiarezza i vizi logici o giuridici della decisione impugnata. In assenza di questa specificità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, è estremamente concreto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando non presenta una critica specifica e correlata alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze di fatto già esaminate e respinte nei gradi di merito precedenti.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, senza dover esaminare tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6892 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 23/05/1981
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6 sugli elementi a sostegno dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. rispetto all’individuazione dell’imputato quale autore dei reati);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 7)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
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