Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Generici non Bastano
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione. Il caso evidenzia come la presentazione di motivi di ricorso generici e non specifici conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia ribadisce la funzione della Suprema Corte quale giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti del Processo
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello, in funzione di giudice del rinvio, proponeva ricorso per Cassazione lamentando un’errata quantificazione della pena. Nello specifico, il ricorrente contestava due aspetti: la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, applicata nella misura di un quarto anziché di un terzo, e gli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le censure sono state qualificate come ‘apodittiche’ e contenenti mere ‘clausole di stile’, ovvero argomentazioni generiche e prive di un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Tale approccio rende impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle lamentele, portando direttamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Il ricorrente, secondo la Corte, non ha enunciato in modo puntuale i riferimenti e le argomentazioni necessarie a contrastare la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva dettagliatamente spiegato le ragioni del trattamento sanzionatorio, basandosi sulla gravità delle condotte, reiterate nel tempo in maniera stabile e continuata. Inoltre, era stato valorizzato il ruolo apicale di ‘dirigente’ rivestito dal ricorrente all’interno di associazioni criminose e le sue funzioni direttive in un sodalizio di stampo mafioso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può rappresentare un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi devono essere specifici e devono evidenziare un vizio di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, le critiche del ricorrente si sono rivelate astratte e non collegate in modo pertinente alla struttura argomentativa della decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha constatato che la motivazione del giudice del rinvio era congrua e logica, avendo tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti per la determinazione della pena, inclusa la personalità dell’imputato e la gravità oggettiva dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere i ricorsi per Cassazione con estremo rigore tecnico e giuridico. L’utilizzo di formule generiche o la semplice riproposizione di questioni di merito è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, non è solo la definitività della condanna, ma anche l’onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare una somma alla Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come garante della corretta applicazione della legge, precludendo l’accesso a ricorsi meramente dilatori o infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge, costituiti da censure generiche e apodittiche (prive di dimostrazione) e contenenti mere clausole di stile, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali aspetti della pena venivano contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la misura della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche (1/4 anziché 1/3) e gli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41305 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 20NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata in ordine alla omessa motivazione quanto alla riduzione della pena disposta nella misura di 1/4 anziché di 1/3 per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dal legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti clausole di stile, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato che, a pag. 7, ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, intervenuta in funzione di giudice rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha dato atto della gravità delle condotte, reitera tempo in maniera stabile e continuata, ma anche della funzione apicale del ricorrente che rivestiva il ruolo di “dirigente” nell’ambito delle RAGIONE_SOCIALE e svolgeva funzioni direttive – organizzative nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 24 novembre 2025