Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi gradi di giudizio per garantire una giustizia equa e ponderata. Tuttavia, l’accesso a questi strumenti, in particolare al ricorso presso la Corte di Cassazione, è soggetto a regole precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le conseguenze della presentazione di un ricorso con motivi deboli, affrontando il tema dell’inammissibilità ricorso cassazione e le relative sanzioni economiche. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando la propria difesa su tre motivi principali. Il ricorso metteva in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, la credibilità di una testimonianza chiave e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il vaglio di legittimità. I giudici hanno riscontrato che i motivi addotti dall’imputato mancavano dei requisiti essenziali per poter essere discussi in quella sede. La Corte ha sottolineato come non sia suo compito riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dettagliato le ragioni dell’inammissibilità punto per punto, offrendo un quadro chiaro dei vizi del ricorso:
1. Genericità del primo motivo: Il primo motivo è stato qualificato come una serie di “generiche doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato si è limitato a contestare la ricostruzione degli eventi senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove.
2. Riproduttività del secondo e terzo motivo: Il secondo e il terzo motivo, relativi alla valutazione della testimonianza e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati giudicati “meramente riproduttivi” di censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva già fornito argomenti giuridici corretti per disattendere tali punti. Riproporre le stesse questioni senza nuovi e pertinenti argomenti di diritto rende il ricorso superfluo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione si giustifica perché, secondo la Corte, il ricorso è stato proposto “in colpa”. Citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), i giudici hanno ritenuto che l’imputato fosse responsabile per aver intrapreso un’azione legale priva di fondamento, causando l’inammissibilità. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, fondato su precise critiche giuridiche alla sentenza impugnata, e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: in primo luogo, il primo motivo era costituito da generiche doglianze sui fatti, che non rientrano nella competenza della Cassazione; in secondo luogo, gli altri due motivi erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento della somma aggiuntiva si basa sul principio che il ricorrente ha agito “in colpa” nel determinare la causa di inammissibilità. Ciò significa che ha proposto un ricorso senza una reale possibilità di accoglimento, abusando dello strumento processuale, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41067 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIrtENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è costi da generiche doglianze in punto di fatto; ii) il secondo e terzo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del teste Cas diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 5 a 7);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.