Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Condanna per Motivi Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la procedura legale richieda rigore e specificità, specialmente in sede di legittimità. La decisione si concentra sul concetto di inammissibilità del ricorso in cassazione quando i motivi addotti sono generici e non adeguatamente argomentati, un principio fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e scoraggiare impugnazioni pretestuose.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale del soggetto per i reati a lui contestati. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza all’organo di legittimità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate. Con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma su un vizio procedurale fondamentale: la carenza dei motivi di ricorso.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano ‘del tutto generici e aspecifici’, non riuscendo a soddisfare i requisiti minimi per un’efficace impugnazione. L’ inammissibilità del ricorso in cassazione è scattata perché il ricorrente non ha specificato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua doglianza, né si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già respinti o una generica lamentela contro la decisione. Deve, al contrario, individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficerebbero la sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la pronuncia della Corte d’Appello era basata su ‘definite e significative acquisizioni probatorie’ ed era ‘immune da vizi logico-giuridici’. Il ricorrente, invece di attaccare punti specifici di questo ragionamento, si è limitato a formulare critiche vaghe, dimostrando di non aver colto (o voluto affrontare) la ratio decidendi della sentenza di secondo grado. Questa mancanza di specificità rende il ricorso uno strumento processuale inutile, incapace di attivare il controllo di legittimità della Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese del procedimento: il costo dell’attività giudiziaria attivata inutilmente.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di recupero per i detenuti.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano il lavoro della Corte di Cassazione. La decisione, quindi, serve come monito per gli avvocati e i loro assistiti sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e pertinenti, pena l’immediata chiusura del processo con un aggravio di spese.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare perché il ricorso non rispetta i requisiti richiesti dalla legge, come in questo caso in cui i motivi erano troppo generici.
Perché i motivi del ricorso sono stati considerati ‘generici e aspecifici’?
Perché non specificavano in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della contestazione e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, risultando in una mera espressione di dissenso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 726 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 726 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indi recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all’imput manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata r appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probat immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comm 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non spec ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a fav della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di eu 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il Con ere estensore
Il
te r