Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di ammissibilità per un ricorso davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Questa decisione serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e giuridicamente fondati, evitando censure generiche che non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione, tramite un unico atto difensivo, avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano che li vedeva condannati. I ricorrenti lamentavano diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la valutazione delle prove sulla loro responsabilità penale, la qualificazione giuridica dei reati e il trattamento sanzionatorio applicato.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le loro doglianze, giudicandole inammissibili per una serie di vizi procedurali e di merito che andremo ad analizzare.
La Causa Principale: L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione per Genericità dei Motivi
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che tutti i motivi di ricorso erano privi dei necessari requisiti di specificità. Invece di contestare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, i ricorrenti si sono limitati a prospettare ‘deduzioni generiche’.
La Cassazione ha sottolineato che la sentenza d’appello era, al contrario, ‘ampia e giuridicamente corretta’. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve individuare con precisione le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e collegarle in modo congruo a specifiche parti del provvedimento criticato. La Corte ha inoltre notato come già l’appello originario fosse stato proposto con ‘doglianze estremamente generiche’, indicando un vizio di fondo nell’approccio difensivo.
Altri Profili di Inammissibilità Rilevati dalla Corte
Oltre alla genericità, l’ordinanza ha individuato ulteriori motivi di inammissibilità:
1. Le Censure sulla Prova come Questioni di Fatto
I ricorrenti lamentavano una carenza probatoria riguardo agli elementi costitutivi dei reati. La Corte ha liquidato queste censure come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ricordando che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non può rivalutare le prove, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice precedente.
2. Il Divieto di Introdurre Nuove Censure
Una delle critiche mosse riguardava l’erronea qualificazione giuridica del reato. Tuttavia, questa censura non era stata sollevata nel precedente atto di appello. L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. sancisce l’inammissibilità dei motivi non dedotti in appello, impedendo di introdurre per la prima volta in Cassazione nuove questioni.
3. La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Infine, anche la contestazione sulla graduazione della pena è stata ritenuta inammissibile. La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere censurata in Cassazione solo se la decisione è frutto di ‘mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico’ e non è supportata da una motivazione sufficiente, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, essenziale per delimitare l’oggetto del giudizio di legittimità. In secondo luogo, la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado), dove si valutano i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità (Cassazione), che ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Infine, il principio devolutivo, che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non precedentemente sottoposte al giudice d’appello.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la via del ricorso per Cassazione è stretta e richiede un’estrema perizia tecnica. Non è sufficiente manifestare un generico disaccordo con la sentenza di condanna. È indispensabile redigere un atto che articoli critiche precise, pertinenti e giuridicamente fondate, confrontandosi specificamente con la motivazione della decisione impugnata. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non specificano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi nel precedente grado di appello?
No, non è possibile. L’ordinanza chiarisce che una censura, come quella sull’erronea qualificazione giuridica del reato, deve essere stata precedentemente dedotta come motivo di appello, altrimenti è inammissibile in Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione delle prove o la severità della pena?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove, poiché si tratta di una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Allo stesso modo, non può riconsiderare la severità della pena, a meno che la decisione del giudice non sia palesemente illogica, arbitraria e priva di una motivazione sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
COGNOME nato a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità degli imputati per i reati ascritti, nonché di qualificazione giuridi e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pen di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in questa sede;
che, invero, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della motivazione), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni del provvedimento impugnato, ove si consideri, per di più, che i ricorrenti avevano proposto appello con doglianze estremamente generiche;
che, inoltre, quanto alle censure relative alla carenza probatoria degli elementi costitutivi dei reati, si tratta di mere doglianze in punto di fatto estranee sindacato del presente giudizio;
che, peraltro, la censura sulla erronea qualificazione giuridica non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, infine, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudi del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.