Inammissibilità ricorso Cassazione: Guida Pratica per Evitare Errori
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, il ricorso deve rispettare requisiti di specificità molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per comprendere gli errori da evitare.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due imputati, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della loro responsabilità penale e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sintesi, che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione.
Analisi della Decisione: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si basa su un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere mere lamentele generiche, ma devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In questo caso, i ricorsi sono stati giudicati del tutto aspecifici, limitandosi a riproporre censure generiche senza indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle proprie richieste, come invece imposto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una disamina attenta della struttura dei ricorsi presentati.
La genericità dei motivi di ricorso
Il punto centrale della pronuncia è la censura di aspecificità. I giudici hanno rilevato che le doglianze degli imputati erano formulate in termini “assolutamente generici”. Invece di contestare passaggi specifici della motivazione della Corte d’Appello e di dimostrarne l’illogicità o la contrarietà alla legge, i ricorsi si sono limitati a lamentare una generica “mancanza di idonea motivazione”. Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata era, al contrario, “sostenuta da conferente apparato argomentativo”. Mancava, quindi, quel confronto critico e puntuale con la decisione di secondo grado che è presupposto essenziale per l’ammissibilità del ricorso.
La mancata concessione delle attenuanti generiche
Anche sul secondo punto, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse “congruamente argomentato” la propria scelta, evidenziando “l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l’accoglimento della richiesta”. Anche in questo caso, la difesa non ha saputo contrapporre argomenti specifici in grado di invalidare il ragionamento dei giudici di merito, limitandosi a una sterile contestazione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità. Di conseguenza, un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere redatto con rigore tecnico, indicando chiaramente le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. La genericità e l’aspecificità dei motivi comportano non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa prevede la legge riguardo ai motivi di un ricorso per essere considerato ammissibile?
Secondo gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità.
Qual è stata la conseguenza economica per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa lamenta, per entrambi gli imputati, l’insufficienza della motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che le doglianze sviluppate dalla difesa in entrambi i ricorsi, sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha congruamente argomentato sul punto evidenziando l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l’accoglimento della richiesta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore