Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Lezione della Suprema Corte sulla Genericità dei Motivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi impugna una sentenza, poiché impedisce alla Suprema Corte di esaminare il caso nel merito. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano condurre a tale declaratoria, sottolineando l’importanza di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione. Questo principio è fondamentale per garantire che il dialogo tra la difesa e i giudici di legittimità sia efficace e basato su argomentazioni giuridiche solide.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’atto di impugnazione si concentrava su un unico motivo: la contestazione della sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati per i quali era stato condannato. La difesa, quindi, mirava a smontare uno dei pilastri fondamentali dell’accusa, sostenendo che i fatti, così come accertati, non integrassero le fattispecie di reato ascritte.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione (se l’elemento oggettivo del reato sussistesse o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. I giudici hanno stabilito che il ricorso non rispettava le condizioni imposte dall’articolo 581 del codice di procedura penale, che esige specificità e chiarezza nei motivi presentati.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.: Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che le argomentazioni della difesa erano mere “deduzioni generiche”. Il ricorrente non ha enunciato in modo puntuale le ragioni di diritto a sostegno della sua tesi, né ha fornito i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata per dimostrare dove e perché i giudici d’appello avrebbero errato. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre le stesse lamentele già avanzate in appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte fornite dalla Corte territoriale.
Assenza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Un altro punto cruciale sollevato dalla Cassazione è la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e la complessità delle motivazioni esposte nella sentenza d’appello. I giudici di merito avevano, infatti, già “ampiamente vagliato e disatteso” le doglianze difensive con “corretti argomenti logici e giuridici”. Presentare un ricorso che ignora o non confuta puntualmente tali argomenti equivale a un monologo sterile, incapace di innescare un vero contraddittorio giuridico davanti alla Suprema Corte. Per questo motivo, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto già decise. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per attivare questo controllo, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione le violazioni di legge o i vizi logici, collegandoli strettamente a passaggi specifici della decisione contestata. Nel caso di specie, il ricorso era formulato in termini così astratti e indeterminati da non assolvere a questa funzione essenziale, trasformandosi in una mera riproposizione di argomenti già respinti e motivatamente disattesi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni avvocato penalista: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, attraverso argomentazioni specifiche, pertinenti e correlate, perché quella decisione sia giuridicamente errata o logicamente viziata. La genericità è un difetto fatale che conduce all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali erano le carenze specifiche dei motivi di ricorso presentati?
I motivi mancavano della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, di congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata e di una effettiva correlazione con le argomentazioni complesse sviluppate dai giudici d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussisten dell’elemento oggettivo dei reati ascritti, è privo dei requisiti prescritti, considerato che inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, del contenuto e della decis delle questioni che si assumono irrisolte;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazio tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e que poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’ap genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le ultime pagine della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.