Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono solo Apparenti
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è l’importanza di redigere un atto di impugnazione specifico e pertinente. L’ordinanza che analizziamo oggi offre una lezione cruciale sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi sono generici e meramente ripetitivi di quanto già sostenuto nei gradi precedenti, trasformando l’appello in un esercizio sterile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 496 del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo legale, ha deciso di tentare l’ultima via possibile, proponendo ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una ragione precisa e fondamentale nel diritto processuale penale: la genericità e la natura ripetitiva dei motivi di ricorso.
I giudici di legittimità hanno osservato che l’unico motivo presentato dalla difesa era una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva una critica specifica e ragionata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito.
Le Motivazioni: la Necessità di una Critica Argomentata
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Per questa ragione, i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta denunciare una presunta violazione di legge; è necessario spiegare in che modo la sentenza appellata abbia errato, attraverso una critica argomentata che si confronti direttamente con il ragionamento del giudice precedente. Un ricorso che, al contrario, si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e rigettate è considerato “apparente”. Manca della sua funzione essenziale: quella di stimolare una riflessione critica della Corte sulla decisione impugnata. Questo vizio procedurale conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni difensore. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata, non un semplice ‘copia e incolla’ degli atti precedenti. È essenziale individuare i vizi di legittimità specifici della sentenza di appello e costruire un’argomentazione che li attacchi direttamente. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la conseguente condanna del cliente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro. Una lezione di rigore processuale che evidenzia come la forma, nel diritto, sia anche sostanza.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già presentati e respinti dalla corte di merito, mancando di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non assolvono alla loro funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo puntuale il ragionamento della sentenza impugnata. Si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate, risultando quindi privi di reale contenuto critico.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31372 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA CROCE DI MAGLIANIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino di condanna per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.;
Preso atto che l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, ha depositato conclusioni scritte il aprile 2024, di cui non si è tenuto conto in quanto intempestive per mancato rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di responsabilità penale – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.