Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad es privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/ Signorelli, Rv. 279437), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodo in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.