Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole procedurali molto rigorose. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 12789/2024, offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un atto di impugnazione che non si limiti a ripetere le doglianze già sollevate, ma che articoli critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati dalla Corte di Appello di Roma, presentavano un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando l’impugnazione su diversi motivi, tra cui una presunta errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorso si articolava essenzialmente su due fronti principali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: I ricorrenti contestavano la classificazione legale del reato per cui erano stati condannati.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti generiche e che la motivazione della sentenza fosse carente.
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della specificità dei motivi addotti. La Corte ha applicato principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già vagliate e respinte dai giudici di merito.
Il Principio della Specificità dei Motivi
La legge, in particolare l’articolo 581 del codice di procedura penale, impone che i motivi di impugnazione siano specifici. Questo significa che il ricorrente deve indicare chiaramente le parti del provvedimento che contesta e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta. Un motivo generico, che si limita a enunciare un vizio senza correlarlo concretamente alla decisione impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione analizzando punto per punto i motivi del ricorso.
– Sul primo motivo (qualificazione giuridica): È stato ritenuto ‘privo di specificità’ perché si limitava a riprodurre profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello con argomenti logici e giuridici corretti.
– Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: La censura è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. La Corte ha ricordato che, secondo un orientamento consolidato, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
– Sul secondo motivo (difetto di motivazione): Questo è stato considerato ‘generico per indeterminatezza’. I ricorrenti non avevano indicato gli elementi specifici alla base della loro critica, impedendo così alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Era quindi in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione. La decisione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sanzione processuale, ma anche la conseguenza logica di un’impugnazione che non dialoga criticamente con la sentenza impugnata. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e argomentato, evitando formule generiche e la mera ripetizione di doglianze già respinte. La conseguenza per i ricorrenti è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, a dimostrazione dei costi di un’impugnazione non adeguatamente formulata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e, in parte, una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, in violazione dei requisiti prescritti dal codice di procedura penale.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dei precedenti gradi di giudizio in un ricorso per Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che un motivo di ricorso è privo di specificità se è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti, senza aggiungere nuovi e specifici argomenti giuridici.
Cosa richiede la legge per contestare la motivazione di una sentenza in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, per contestare un difetto di motivazione, il ricorso deve indicare specificamente gli elementi che sono alla base della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo. Un’impugnazione generica è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12789 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
PSUTURI NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di COGNOME e di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in particola pag. 3);
che le censure attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il difetto di motivazione del provvedimento impugNOME, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pres