Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Guida Definitiva per Evitare Errori Fatali
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli formali. Comprendere le cause di inammissibilità del ricorso in cassazione è fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque si trovi ad affrontare questa fase cruciale del processo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per trarne utili insegnamenti.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’atto di impugnazione si fondava essenzialmente su due motivi: il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di colpevolezza; il secondo metteva in discussione la qualificazione giuridica del reato, suggerendo una fattispecie meno grave.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati entrambi, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che meritano un’analisi approfondita.
Primo Motivo: La Genericità che Costa Cara
Il primo motivo è stato giudicato ‘generico per indeterminatezza’. La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a contestare la motivazione della sentenza d’appello in modo vago, senza indicare specificamente gli elementi che, a suo dire, rendevano la decisione illogica o errata. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere una critica puntuale e argomentata, non una semplice lamentela. In assenza di riferimenti precisi, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di esercitare il proprio controllo di legittimità. Questo vizio formale ha comportato l’immediata reiezione del motivo.
Secondo Motivo: La Reiterazione non è una Critica Valida
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è stato dichiarato ‘indeducibile’. La ragione è semplice ma fondamentale: il ricorrente aveva riproposto le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può essere una mera riproduzione degli atti precedenti. Deve, invece, contenere una critica specifica alla sentenza impugnata, spiegando perché i giudici di secondo grado hanno errato nel respingere quelle tesi. L’inammissibilità del ricorso in cassazione scatta proprio quando l’atto omette di confrontarsi con la motivazione della decisione che si contesta, risultando così solo ‘apparente’ e non specifico.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha voluto riaffermare un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per assolvere a questa funzione, il ricorso deve essere uno strumento di critica precisa e circostanziata. Non può essere un contenitore di doglianze generiche né una fotocopia dei motivi d’appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso ‘pedissequamente reiterativo’ non adempie alla sua funzione tipica, che è quella di una ‘critica argomentata’. La mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto inutile, che non consente alla Corte di svolgere il proprio ruolo, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante. Chi intende presentare ricorso per Cassazione deve curare l’atto in ogni dettaglio, evitando la genericità e la mera ripetizione di argomenti già spesi. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire una critica mirata, che evidenzi specifici vizi di legittimità. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie. Una corretta tecnica di redazione dell’atto di impugnazione è, dunque, il presupposto imprescindibile per sperare in un esito favorevole davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi siano formulati in modo generico, vago e non specifico, oppure se si limitano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza criticare la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo è ‘generico’ quando non indica in modo chiaro e preciso gli elementi della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. In pratica, è una contestazione vaga che non permette al giudice di individuare con esattezza l’errore che si attribuisce alla decisione precedente, violando quanto previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dal giudice, da versare alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica della fattispecie contestata riconducibile al più al reato di cui all’art. 7 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr sidente