Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente una critica generica; è necessario articolare censure precise e dettagliate. L’inosservanza di questa regola porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità ricorso Cassazione. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché la precisione formale è sostanza nel processo penale e quali sono gli oneri a carico di chi intende contestare una decisione giudiziaria.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per plurimi episodi di furto tentato, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte: Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno rilevato che le ragioni presentate a sostegno dell’impugnazione erano state formulate in termini “del tutto aspecifici” e contenevano censure “assolutamente generiche”. In pratica, il ricorso si limitava a lamentare una mancanza di motivazione adeguata da parte della Corte d’Appello sulla responsabilità dell’imputato, senza però specificare quali fossero i punti critici della sentenza e le ragioni di diritto che avrebbero dovuto portare a un esito diverso. Questa genericità ha determinato la pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su precise disposizioni normative, in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di impugnazione devono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non si tratta di un mero formalismo. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso generico, che non individua vizi specifici nella sentenza impugnata, non permette alla Corte di esercitare questa funzione di controllo. È come chiedere a un medico di trovare una cura senza descrivere alcun sintomo. Pertanto, l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e mirata, capace di confrontarsi punto per punto con le motivazioni della decisione che si contesta. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto e per chiunque si trovi ad affrontare un processo penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata, finalizzata a individuare precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione. Le lamentele generiche o le mere riproposizioni di argomenti già respinti nei gradi precedenti non hanno alcuna possibilità di successo. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la fine del percorso processuale, con la condanna che diventa definitiva, ma anche un aggravio economico per il ricorrente, costretto a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. La specificità non è un optional, ma il requisito essenziale per poter accedere al giudizio di legittimità e far valere le proprie ragioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, come in questo caso in cui i motivi erano formulati in modo del tutto aspecifico e generico, senza indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste, come imposto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe e non individuano in modo preciso e dettagliato i presunti errori di diritto o i difetti di motivazione. Un motivo generico non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione che si contesta, limitandosi a una critica superficiale.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi di furto tentato.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche in ordine alla mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la responsabilità dell’imputato.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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