Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7568  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 195 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizion brigadiere COGNOME, escusso nell’ambito di un dibattimento in cui era stata dichiarata la nul del decreto di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei capi di imputazione contenuti nel richiesta di rinvio a giudizio, è inammissibile perché riproduttivo di censure che la Cor merito ha rigettato con una motivazione immune da errori di diritto, avendo ribadito legittima acquisizione della deposizione del teste dinanzi indicato, correttamente evocando principio, certamente applicabile nel caso di specie e con cui la ricorrente non si confr secondo cui l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazion quelle già assunte dal giudice di originaria composizione (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 P.G in c. Bajrami, Rv. 276754-02), e comunque osservando che detl:a deposizione era stata resa in sede dibattimentale con la partecipazione del difensore dell’imputata, con conseguent utilizzabilità del relativo verbale di prova ai sensi dell’art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.;
ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l’inosservanza dell’art. 195, comma 4, cod. proc pen. nella parte in cui il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni del teste COGNOME NOME riferito il contenuto di quanto affermato in sede di sommarie informazioni dai le rappresentati delle imprese apparentemente emittenti le fatture di cui ai capi di imputazione inammissibile perché generico, dovendosi ribadire che, nell’ipotesi in cui con il ricorso cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazi predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunz le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303); nella specie, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto indicare in manie puntuale in che modo l’eventuale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla t logica della motivazione, la quale, peraltro, nemmeno richiama le dichiarazioni leg rappresentati delle imprese apparentemente emittenti le false fatture (cfr. p. 3 e 4 d sentenza impugnata);
letta la memoria difensiva del 22 gennaio 2024, la quale, nel ribadire le argomentazio illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità;
rilevato che è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari d all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’ista diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv 284786);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.