Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4181  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con cui si deduce apparentemente il vizio della motivazione, è inammissibile: per genericità, non essendo specificamente indicati i motivi di appello su cui la Corte territoriale non avrebbe motivato; perché ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; per il difetto requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la sentenza impugnata verso la quale non opera alcuna specifica critica.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: si deduce il vizio di violazione di legge sostanziale con riferimento ad una norma processuale.
Nel ricorso, dopo il secondo, non è indicato il terzo motivo ma direttamente il quarto, con cui si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., che è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: secondo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01, non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale.
Il quinto motivo, con cui si deduce il vizio di violazione dell’art. 131-bis co pen., è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non può essere richiesta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il sesto motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 175 cod. pen., è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: il motivo n si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.