Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Comprendere le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per ogni operatore del diritto e per i cittadini. Un’ordinanza recente ci offre un esempio pratico e chiaro dei vizi che possono precludere l’esame di merito di un’impugnazione, con conseguenze significative per i ricorrenti.
I Fatti di Causa
Due imputati presentavano ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Entrambi i ricorsi, tuttavia, presentavano dei vizi procedurali che sono stati prontamente rilevati dalla Suprema Corte. Il primo ricorso è stato considerato invalido sin dalla sua origine, mentre il secondo è stato giudicato carente nei suoi motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato i due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come il mancato rispetto delle norme procedurali non sia una mera formalità, ma un ostacolo insormontabile per la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni: Approfondimento sulla Inammissibilità Ricorso Cassazione
Le motivazioni della Corte sono distinte per ciascun ricorrente e illustrano due diverse tipologie di vizi che conducono all’inammissibilità del ricorso.
Il Ricorso Personale e le sue Conseguenze
Per uno degli imputati, l’inammissibilità è derivata dal fatto che il ricorso era stato presentato ‘personalmente’. Nel processo penale, la legge richiede che certi atti, specialmente i ricorsi per Cassazione, siano redatti e sottoscritti da un difensore abilitato. La presentazione diretta da parte dell’imputato, così come le memorie successive, è stata ritenuta una violazione procedurale insanabile che ha impedito alla Corte di esaminare il merito delle sue doglianze.
I Motivi Ripetitivi e la Violazione della Catena Devolutiva
Per il secondo imputato, le ragioni di inammissibilità ricorso Cassazione erano duplici:
1. Motivo Ripetitivo: Il primo motivo di ricorso era una semplice riproposizione di una questione già sollevata in appello e alla quale la Corte territoriale aveva già fornito una risposta corretta e adeguata. La Cassazione non è una terza istanza di merito e non riesamina questioni già definite, a meno che non vengano prospettati vizi specifici nella motivazione del giudice precedente.
2. Violazione della Catena Devolutiva: Il secondo motivo era del tutto nuovo, non essendo mai stato formulato nella fase di appello. Questo viola il principio della ‘catena devolutiva’, secondo cui la Corte di Cassazione può pronunciarsi solo sui punti che sono stati oggetto del precedente grado di giudizio. Introdurre un argomento per la prima volta in sede di legittimità è una pratica non consentita, come sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. In primo luogo, l’importanza cruciale della difesa tecnica: i ricorsi devono essere redatti da professionisti qualificati per evitare vizi formali come il ‘ricorso personale’. In secondo luogo, la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado, poiché l’appello definisce l’ambito delle questioni che potranno, eventualmente, essere portate all’attenzione della Cassazione. Non è possibile ‘riservarsi’ argomenti per l’ultimo grado di giudizio. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo per l’imputato, rendendo ancora più evidente la necessità di un approccio rigoroso e competente alla redazione delle impugnazioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso può essere inammissibile se proposto personalmente dall’imputato, se ripropone motivi a cui il giudice precedente ha già risposto adeguatamente, o se introduce argomenti nuovi, mai sollevati in appello, violando la ‘catena devolutiva’.
Cosa si intende per violazione della ‘catena devolutiva’?
Significa introdurre nel ricorso per Cassazione un motivo o una questione che non era stata presentata al giudice d’appello. La Corte di Cassazione può esaminare solo le critiche mosse alla sentenza impugnata sui punti già discussi nel grado precedente, non può affrontare temi completamente nuovi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questo caso, il ricorrente il cui appello è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 12/10/1991 COGNOME nato il 04/10/1996
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
rilevata l’inammissibilità di quello a firma COGNOME in quanto personale, così come della nomina successiva e delle memorie inviate dal difensore;
osservato, che dei due motivi del ricorso COGNOME, il primo è ripetitivo di analogo motivo cui la Corte d’appello ha già fornito corretta ed adeguata risposta (pg.4) mentre il secondo non risulta formulato dall’imputato nella fase precedente, con con <sguente violazione della catena devolutiva e conseguente inammissibilità (ari. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, il punto era già stato adeguatamente confutato in risposta all'appello del Mettat (pg. 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.