Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato/a REMSCHEID( GERMANIA) il 26/05/1981
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la successiva memoria di repli in data 15 marzo u.s.,
Letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c., in data 3 aprile 2025, dalla parte civile (Z.I.C LTD), con la quale si conclude per la inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorre alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la valutazione della denuncia-querela non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giu merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni convincimento (si vedano, in particolare, da pag. 6 a pag. 9 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli el di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazion all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna, per censurar l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, non è deducib perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la correttezza della ricostruzione della fattispecie di reato facendo riferimento ad ogni elemento ritenuto rilevan provato come si evince dalle pagg. 8-9-10 della sentenza impugnata;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato i presenza (si veda pagg. 10-11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
altresì che, in ragione del contenuto della memoria contenente le conclusioni, della ritenuto
parte civile RAGIONE_SOCIALE nulla è dovuto per le spese processuali in favore della detta parte;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Rigetta la
richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso il 10 aprile 2025.