Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Regole da Non Infrangere
L’accesso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale del percorso giudiziario, ma è governato da regole procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la violazione di tali regole porti a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda il titolare di un autolavaggio che, dopo la condanna in Appello, ha visto il suo ricorso respinto senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Caso: Il Ricorso del Titolare di un Autolavaggio
La vicenda processuale ha origine dalla condanna del titolare di un’attività di autolavaggio, nominato anche custode del bene sottoposto a sequestro preventivo. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
Il primo motivo mirava a criticare la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la valutazione delle prove fosse errata. Il secondo, invece, lamentava la mancata riqualificazione giuridica del fatto in un’ipotesi di reato meno grave, ai sensi dell’art. 350 del codice penale.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma ugualmente importanti sotto il profilo processuale. Questa decisione sottolinea la natura della Corte come giudice di legittimità, non di merito.
Primo Motivo: Le Doglianze in Punto di Fatto
Il primo motivo è stato rigettato perché, secondo la Corte, non evidenziava vizi logici o giuridici nel ragionamento della sentenza impugnata, ma si limitava a proporre una diversa lettura delle prove. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte d’Appello aveva già confermato la valutazione del primo giudice, ritenendola non manifestamente illogica. Contestare tale valutazione, senza indicare un errore di diritto, costituisce una doglianza di fatto, inammissibile in questa sede.
Secondo Motivo: La Proposizione di Motivi Nuovi
Ancora più netta è stata la decisione sul secondo motivo. La richiesta di riqualificare il reato non era mai stata presentata nel precedente atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce un principio fondamentale: non è possibile introdurre per la prima volta nel giudizio di Cassazione argomenti o questioni che non sono stati sollevati nei gradi di merito. Questo sbarramento procedurale, noto come divieto di ‘nova’ in Cassazione, serve a garantire la progressività e l’ordine del processo, evitando che la Suprema Corte debba pronunciarsi su questioni mai prima valutate.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri della procedura penale che regolano il ricorso per cassazione. In primo luogo, la Corte ha ribadito la sua funzione di giudice della legge (ius constitutionis) e non del fatto (ius litigatoris). Il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurare l’uniforme e corretta applicazione del diritto. Le critiche del ricorrente, essendo mere doglianze sulla ricostruzione fattuale, esulavano da questo perimetro. In secondo luogo, la Corte ha applicato con rigore il principio secondo cui il perimetro del giudizio di legittimità è definito dai motivi presentati in appello. Introdurre doglianze nuove in Cassazione viola questo principio e rende il motivo, di per sé, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, e in assenza di prove che l’inammissibilità non fosse dovuta a colpa del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e rispettando i confini tracciati dai precedenti gradi di giudizio.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché consisteva in mere critiche alla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, un’attività che non è consentita in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il secondo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato respinto?
È stato respinto perché la questione non era mai stata sollevata nell’atto di appello precedente. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) vieta di proporre per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non dedotti in appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare la valutazione operata dal primo giudice ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che l’imputato era il titolare dell’autolavaggio, era stat nominato custode, e che il provvedimento di sequestro preventivo non era stato impugnato da terzi, nella veste di proprietari del bene;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 350 cod. pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza non era stata dedotta con l’atto di appello, sicché non può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.