Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inutile e Costosa
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 4 luglio 2024, offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione e delle relative conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per evitare di intraprendere iniziative legali destinate al fallimento. Questo caso evidenzia come la Suprema Corte non sia un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 2 febbraio 2024, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto del contendere, come si evince dal provvedimento, non riguardava la commissione del reato in sé, ma aspetti legati alla determinazione della pena. In particolare, il ricorrente contestava il bilanciamento effettuato dai giudici di merito tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, ritenuto equivalente.
Le Doglianze Difensive
Le argomentazioni presentate nel ricorso non introducevano nuovi elementi di diritto o vizi procedurali evidenti. Al contrario, si limitavano a replicare i profili di censura già ampiamente discussi e respinti sia in primo grado che in appello. La difesa, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei medesimi elementi già esaminati, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della pena, ma si ferma a un livello preliminare: la verifica dei requisiti stessi dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non era idoneo a essere discusso, poiché non presentava le caratteristiche richieste dalla legge per un valido esame di legittimità.
Le Conseguenze per il Ricorrente
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità e Ripetitività
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso era una mera riproposizione di censure già ‘adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. Gli argomenti difensivi, secondo i giudici, erano stati affrontati con motivazioni ‘giuridicamente corrette, puntuali’ e ‘coerenti’.
In altre parole, il ricorso mancava del suo requisito fondamentale: non denunciava una violazione di legge (error in iudicando) o un vizio del procedimento (error in procedendo), ma si limitava a criticare l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze operato dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove e i fatti. Il ricorso era, inoltre, privo di specificità, limitandosi a contestare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti in modo generico, senza neppure averlo fatto nel precedente atto di appello.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è necessario che l’impugnazione individui specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, e non si limiti a esprimere un generico dissenso sulla valutazione dei fatti. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del merito è un’operazione destinata all’insuccesso e comporta significative conseguenze economiche. È un monito per gli operatori del diritto a redigere ricorsi specifici, tecnici e focalizzati esclusivamente sulle violazioni di legge, evitando inutili e costose ripetizioni di argomenti già respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare reali vizi di legittimità o di procedura, ma criticando solo la valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È sufficiente non essere d’accordo con la valutazione del giudice d’appello per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non serve a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per essere ammissibile, deve denunciare specifiche violazioni di legge o vizi procedurali commessi dai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al ritenuto bilanciamento in termini di equivalenza tra la recidiva (non contestata neppure con l’appello) e le generiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.