Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Suprema Corte Spiega i Limiti dell’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, chiarendo quando un ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La decisione offre spunti fondamentali sull’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. L’analisi del caso evidenzia le gravi conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso privo dei requisiti di legge, tra cui l’inammissibilità ricorso cassazione, che comporta la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Due persone condannate in appello presentavano ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La condanna si basava su una ricostruzione dei fatti ritenuta solida dai giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e corroborate da molteplici riscontri esterni. I ricorrenti, tuttavia, contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda, riproponendo argomenti già ampiamente esaminati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, inclusa una presunta tardività della querela.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Anziché evidenziare vizi di legge o palesi incongruenze logiche nella motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano costruito un quadro probatorio solido, basato su una puntuale verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ulteriormente rafforzate da una pluralità di riscontri esterni. I ricorrenti, nel loro appello, avevano ignorato questi elementi, concentrandosi su argomenti difensivi (come la deposizione di un teste o la detenzione di una mansarda) ritenuti inconsistenti e irrilevanti. La Corte ha sottolineato che tali argomenti, essendo già stati esclusi motivatamente dai giudici di merito, non potevano essere riproposti in sede di legittimità.
Un punto cruciale della decisione riguarda l’effetto dell’inammissibilità ricorso cassazione sulla prescrizione del reato. La Corte ha chiarito che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, l’eventuale maturazione della prescrizione dopo la sentenza di appello diventa ininfluente. L’inammissibilità, infatti, ‘cristallizza’ la situazione giuridica, rendendo definitiva la condanna e precludendo l’applicazione di cause di estinzione del reato sopravvenute.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: l’appello deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può risolversi in una sterile riproposizione delle argomentazioni già sconfessate nei precedenti gradi di giudizio. La conseguenza di un ricorso generico o meramente ripetitivo è una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende vano il tentativo di impugnazione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La decisione, pertanto, serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’affrontare l’ultimo grado del processo penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare valide questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, non sono stati condannati a rimborsare le spese della parte civile.
L’intervento della prescrizione ha avuto effetto in questo caso?
No. La Corte ha specificato che la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello è divenuta ininfluente a causa dell’inammissibilità del ricorso, che impedisce la declaratoria di cause di estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POZZOMAGGIORE il DATA_NASCITA NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; –
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenz in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile, rendendo così ininfluente la prescrizione matura dopo la sentenza gravata, perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda in fatto, operata tramite una puntuale verifica dell’attendibilit dichiarazioni della persona offesa, confermate, ben oltre la verifica della relativa credi soggettiva, da una pluralità di riscontri esterni, integralmente trascurati dal ricorso, assumere autonoma e assorbente valenza probatoria nell’ottica propria della tesi accusatoria così da disvelare un quadro fattuale complessivo diretto a rendere indifferente il generi riferimento alla deposizione del teste COGNOME e inconsistente la tesi difensiva della ininte detenzione della mansarda di proprietà del padre della ricorrente COGNOME, posto a fondamento della contestata tardività della querela, puntualmente esclusa dai giudici del merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc.pen. ma non la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese affrontate nel grado dalla part civile, perché la relativa partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali res Corte
P.Q.M.
, Dichiara inammissibili ricorso e condanna i ricorrenti al pagamep.to delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.