Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31327 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18 settembre 2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il delitto di lesi personali (capo b. della rubrica), perché estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizio civili;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la nullità assoluta del sentenza impugnata per mancata notifica agli imputati del decreto di citazione a giudizio presso i domicilio eletto, notificato solo al difensore di fiducia AVV_NOTAIO in quel periodo sos dall’esercizio della professione forense; nonché per la mancata notifica ai medesimi imputati, presso il domicilio eletto, delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale distrettuale – è inammissib in quanto la difesa non ha allegato ritualmente i fatti processuali (Sez. 1, n. 34351 del 11/05/200 NOME, Rv. 232508 – 01) da cui conseguirebbe la nullità con la necessaria specificità nonché perché manifestamente infondato, dato che:
– la sospensione dell’AVV_NOTAIO non è stata documentata, poiché l’atto allegato al ricorso in data 8 marzo 2023 non specifica il soggetto destinatario della sanzione disciplina (essendo indirizzato non solo all’AVV_NOTAIO ma anche ad altro difensore e facendo riferimento ne corpo di esso soltanto «all’incolpato» in alcun modo indicato); il che esime dal dilungarsi per ribad che «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/201 Moretti, Rv. 277609 – 01), ipotesi neppure allegata nella specie, constando anzi che il medesimo AVV_NOTAIO abbia assistito gli imputati innanzi alla Corte di merito all’udienza del 18 settembre 20
– del tutto generica è la denuncia del difetto di notifica agli imputati nel domicilio ele nemmeno indicato, constando peraltro dallo stesso decreto di citazione compiegato al ricorso che essi fossero domiciliati presso il medesimo AVV_NOTAIO (che, come prospettato dalla difesa, ha ricevuto la notifica), bastando aggiungere (alla luce dei generici asserti difensivi) che, «allorqua sia esplicitato od aliunde chiaramente desumibile che l’atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell’atto in sostituzione dell’imputato, la noti pienamente valida pur se effettuata in unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte finalità della notifica e informato il difensore» (Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272 – 01; il che rende superfluo osservare che NOME COGNOME risulta esser comparso alla detta udienza); – le conclusioni del Procuratore generale distrettuale devono essere inviate al difensore e comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), il che esime dall’osservare che nella specie non alla parte privata personalmente (art. 23-bis, si è proceduto alla trattazione orale del procedimento;
considerato che il secondo motivo di ricorso – che adduce l’insufficienza della motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili, con riguardo alle lesioni cagionate alla persona o – è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice
di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 d 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
considerato che il terzo motivo di ricorso – che ha inteso prospettare la mancata assunzione di una prova decisiva, ma sostanzialmente ha censurato la motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità degli imputati -, lungi dal muovere effettive censure di legitti alla sentenza di secondo grado, prospetta irritualmente e con esserti del tutto generici un divers apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 d 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.