Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguenze significative per il ricorrente. L’ordinanza n. 5588/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di un esame nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 2 febbraio 2023. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali censure contro la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna in sede di legittimità.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su due distinti motivi, entrambi giudicati inidonei a superare il vaglio preliminare della Corte:
1.  Primo Motivo – Vizio di Procedura: Il ricorrente lamentava una presunta irregolarità nella notifica della data dell’udienza d’appello. Sosteneva che tale vizio avesse compromesso il suo diritto di richiedere una trattazione orale del processo, costringendolo a subire una decisione basata solo su atti scritti (la cosiddetta udienza cartolare).
2.  Secondo Motivo – Vizio di Motivazione: La difesa contestava la valutazione delle prove e la tenuta logica della motivazione della sentenza d’appello, mettendo in discussione la responsabilità penale dell’imputato. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della Corte è netta e didattica, e si articola sui seguenti punti:
– Smentita del Primo Motivo: La Corte ha verificato gli atti processuali e ha constatato che la notifica della data dell’udienza era, in realtà, avvenuta correttamente e in tempo utile. La doglianza del ricorrente si è rivelata infondata, poiché basata su un presupposto fattuale errato. La scelta di procedere con udienza cartolare era, pertanto, giustificata dalla tardività del deposito della richiesta di trattazione orale, e non da un difetto di notifica.
– Natura del Giudizio di Cassazione: Riguardo al secondo motivo, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare le prove o di sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso, invece, cercava proprio questo: una terza valutazione del merito, proponendo critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti ritenuti corretti, puntuali e logicamente coerenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte impone il versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento dell’amministrazione della giustizia. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 3.000. Questa ordinanza sottolinea l’importanza cruciale di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su tentativi di ridiscutere il merito dei fatti, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo onere economico.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, come nel caso in cui si tenti di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, oppure quando si basa su presupposti di fatto errati e smentiti dagli atti processuali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 Euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove (compendio probatorio) in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti. I motivi di ricorso devono vertere su errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione logica), non su una diversa interpretazione dei fatti.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5588  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è immediatamente smentito dalla disamina degli atti trasmessi, dalla quela è emersa l’avvenuta notifica all’imputato appellante della data fissataper l’udienza di trattaz dell’appello ( in termine utile pe la tempestiva richiesta di trati:azione orale, n tardivamente depositata così da giustificare l’udienza cartolare di avvenuta definizione d gravame);
il secondo motivo mette in discussione la responsabilità per il reato contestato e la tenu motivazionale della decisione gravata in relazione alla valutazione del compendio probatorio replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coer con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.