Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15846 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata motivazione esente da manifesta illogicità (pag.15 sentenza impugnata), che, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli 271269 – 01);
ritenuto che analogo ragionamento deve essere svolto per il secondo motivo di ricorso presentato da COGNOMECOGNOME visto che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coeren con le risultanze processuali sul perché il fatto non potesse ritenersi di particolare tenu conseguente inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso relativo alla tardività della querela è privo di s poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenut infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in partic pagg. 9-12 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, co 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlaz le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’innpugnazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME propone censu di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione d risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Se 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601);
considerato che sul secondo motivo di ricorso vi è congrua motivazione della Corte di appell alle apgg.17 e 18 della sentenza impugnata; il motivo è altresì riproduttivo di doglianz respinte con motivazione esente da vizi logici e giuridici ; che, in particolare, non è nec che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti gene prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilev avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente