Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. Il caso evidenzia come la generica contestazione delle valutazioni di merito del giudice precedente, senza addurre precise ragioni di diritto, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con le conseguenti sanzioni processuali a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, si contestava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti operato dai giudici di merito; in secondo luogo, si lamentava la mancata applicazione di una pena sostitutiva rispetto a quella detentiva inflitta.
Il ricorrente, tuttavia, non supportava tali doglianze con argomentazioni giuridiche puntuali né con riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generale delle conclusioni a cui era pervenuta la Corte d’Appello.
Analisi dell’Ordinanza: i Criteri per l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso inammissibile per una fondamentale carenza argomentativa. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non può limitarsi a riproporre una diversa valutazione dei fatti o a contestare genericamente il potere discrezionale del giudice di merito, ma deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica.
Nel caso di specie, l’impugnazione non ha superato questa soglia, trasformandosi in una mera richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
La questione del Bilanciamento delle Circostanze
Sul primo punto, la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva giustificato in modo puntuale e logico il proprio giudizio sul bilanciamento delle circostanze. Il ricorso, al contrario, non offriva elementi concreti per demolire tale impianto motivazionale, mancando di indicare le ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre a un esito diverso.
La Mancata Richiesta di Pene Sostitutive
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che la questione relativa all’applicazione di una pena sostitutiva non era mai stata sollevata né nell’atto di appello né nel corso del relativo giudizio. Di conseguenza, tale richiesta, presentata per la prima volta in sede di legittimità, risultava tardiva e, quindi, inammissibile. Questo conferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può introdurre temi nuovi che non siano stati oggetto del precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul consolidato principio per cui il ricorso per cassazione deve essere specifico, critico e pertinente. La decisione impugnata viene definita come logica e puntuale nella sua argomentazione, soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze. Il ricorrente, invece, non è riuscito a contrapporre ragioni di diritto altrettanto solide, né a dimostrare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica. La Corte ha inoltre evidenziato come il secondo motivo di ricorso fosse palesemente infondato, poiché la richiesta di una pena alternativa non era stata avanzata nei tempi e nelle sedi opportune, ovvero durante il giudizio d’appello. Di fronte a questa totale assenza di sollecitazioni, il giudice d’appello non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sul punto.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, tale declaratoria comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e precisione; un ricorso generico, che si limita a criticare l’esito del giudizio di merito senza individuare specifici vizi di legge, è destinato a fallire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava le valutazioni di merito della Corte d’Appello (come il bilanciamento delle circostanze) in modo generico, senza fornire specifiche ragioni di diritto e senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, sollevava per la prima volta in Cassazione la questione della pena sostitutiva, mai richiesta nel giudizio d’appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato la possibilità di concedere una pena sostitutiva?
No, la Corte non ha esaminato nel merito questa possibilità. Ha rilevato che la richiesta non era mai stata presentata durante il giudizio d’appello, e pertanto non poteva essere validamente proposta per la prima volta in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9691 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 26/03/1991
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di bilanciament circostanze e la mancata adozione di una pena sostitutiva rispetto a quella detentiva irrog senza le ragioni di diritto che giustificano le doglianze e senza operare congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato, che sul primo tema, con puntualità e logica giustifica il re giudizo di merito mentre, riguardo al secondo, non si sofferma a fronte della assenza sollecitazioni in tal senso prospettate con il gravame o comunque nel corso del giudizio di appe rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.