Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Fatto non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza emessa da un Giudice di Pace. La decisione sottolinea i rigidi limiti del ricorso, specialmente quando si discute di inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi che non configurano una vera e propria violazione di legge. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia emessa dal Giudice di Pace di Macerata. Gli imputati, ritenuti penalmente responsabili, venivano condannati a una pena ritenuta di giustizia. La decisione veniva successivamente confermata dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello.
Non soddisfatti dell’esito, i due imputati decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il loro obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Il Ricorso e i Motivi di Censura
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su diversi motivi, cercando di smontare l’impianto accusatorio. In particolare, le loro censure si concentravano su:
1. Vizio di motivazione: Lamentavano che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la sua decisione in merito all’attendibilità della persona offesa e alle circostanze di tempo e luogo in cui si sarebbero svolti i fatti.
2. Erronea qualificazione giuridica: Sostenevano che il fatto fosse stato qualificato giuridicamente in modo errato, chiedendo implicitamente una diversa valutazione della condotta contestata.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda, mettendo in discussione come i giudici dei gradi precedenti avessero interpretato le prove e ricostruito l’accaduto.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un punto di diritto cruciale, regolato dall’articolo 39-bis del Decreto Legislativo n. 274 del 2000.
Questa norma stabilisce che il ricorso per Cassazione contro le sentenze pronunciate dal Tribunale in appello avverso le sentenze del Giudice di Pace è consentito esclusivamente per violazione di legge. Questo significa che non è possibile lamentare un vizio di motivazione o chiedere una nuova valutazione degli elementi di prova.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che i primi tre motivi di ricorso, riguardanti l’attendibilità della vittima e le circostanze del fatto, erano palesemente inammissibili. Essi, infatti, non denunciavano un errore nell’applicazione di una norma di legge, ma criticavano il ragionamento del giudice di merito. Tentare di ottenere una rivalutazione delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita, specialmente in questo specifico ambito procedurale. I motivi sono stati inoltre giudicati generici, in quanto si limitavano a censure di fatto.
Anche il quarto motivo, relativo all’erronea qualificazione del fatto, è stato ritenuto inammissibile. Sebbene in apparenza potesse sembrare una violazione di legge, la Corte ha rilevato che, in realtà, anch’esso mirava a una rilettura del materiale probatorio, un’attività preclusa alla Cassazione. I giudici di merito avevano già chiarito, senza lasciare dubbi, la dinamica del reato contestato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un importante monito. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale proveniente da un Giudice di Pace deve essere consapevole dei ristretti margini di manovra davanti alla Corte di Cassazione. È inutile e controproducente basare un ricorso su argomenti che riguardano il merito della controversia, come la valutazione di una testimonianza o la ricostruzione di un evento. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione in questi casi è quasi certa, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve, quindi, concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione di un’effettiva e chiara violazione di una norma di legge da parte del giudice d’appello.
È possibile contestare la valutazione delle prove (es. l’attendibilità di un testimone) in un ricorso per Cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace?
No. Secondo la Corte, il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Tribunale in grado di appello su decisioni del Giudice di Pace è consentito solo per “violazione di legge”. Contestare la valutazione delle prove o l’attendibilità di un testimone rientra nell’ambito del merito e dei fatti, e non costituisce una violazione di legge.
Quali sono i limiti del ricorso per Cassazione per le sentenze originate dal Giudice di Pace?
Il provvedimento chiarisce che, ai sensi dell’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, l’unico motivo valido per un ricorso in Cassazione in questi casi è la “violazione di legge”. Non sono ammessi motivi riguardanti vizi di motivazione o la rivalutazione degli elementi di prova.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato i! 06/01/1972 COGNOME nato a MORROVALLE il 23/03/1949
avverso la sentenza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolti., dal ronsigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, che, ha confermato la sentenza del 29 settembre 2021 del Giudice di Pace di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato di minaccia e li aveva condannati alla pena ritenuta giustizia;
Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i qual ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in relazione alle censure mosse con i motiv di appello circa l’attendibilità della persona offesa e alle circostanze spazio-tempo del fatto, sono inammissibili in quanto denunciano vizi della motivazione in un ricors concernente la sentenza pronunciata dal Tribunale in grado di appello avverso la sentenza del giudice di pace, il quale è consentito, ai sensi dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge. I motivi si presentano, inoltre, del t generici, incentrati su mere censure in punto di fatto e volti ad ottenere rivalutazione degli elementi probatori, inammissibile in questa sede di legittimità;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’erronea qualificazione del fatto, è anch’ inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità volto ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, avulsa da una pertinent individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito, i quali hanno evidenziato l’insussistenza di dubbi circa verificazione del contestato fatto di reato (si vedano pagg. 3 e ss. del provvedimen impugnato);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024