Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione è Scudo Contro l’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione adeguata e logica. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, specialmente quando l’oggetto della contestazione è la determinazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente non riguardava la sua colpevolezza, ma era diretta esclusivamente a contrastare la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena inflitta dai giudici di secondo grado. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena fosse eccessiva o comunque non correttamente commisurata.
La Valutazione dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tipo di giudizio non è una terza istanza di merito, dove si possono rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice inferiore, ma un giudizio di ‘legittimità’, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, l’unica censura mossa dal ricorrente è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. Questo giudizio si basa sulla constatazione che la sentenza della Corte d’Appello era tutt’altro che carente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. Inoltre, la Corte d’Appello aveva condotto un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’ sul punto specifico della pena. Di conseguenza, il giudizio di merito espresso dalla corte territoriale è stato ritenuto ‘non censurabile’ in sede di Cassazione.
In altre parole, la Suprema Corte ha affermato che, finché la decisione del giudice di merito sulla pena è giustificata da un ragionamento logico, coerente e completo, che tiene conto delle argomentazioni della difesa, non è possibile contestarla in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con la conclusione. L’appello deve, invece, individuare un vizio specifico di legittimità, come una motivazione mancante, palesemente contraddittoria o basata su un errore di diritto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la presenza di vizi concreti e specifici nella sentenza impugnata. Un mero dissenso sulla valutazione discrezionale del giudice di merito, se questa è adeguatamente motivata, non solo non porterà a una riforma della sentenza, ma esporrà il ricorrente a ulteriori conseguenze economiche. È cruciale, quindi, che i motivi di ricorso siano fondati su reali violazioni di legge o vizi logici manifesti, e non su un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza quando la censura proposta, come quella relativa alla determinazione della pena, è palesemente priva di fondamento perché la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente, logica e che ha adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena inflitta?
Sì, è possibile, ma non chiedendo una nuova valutazione nel merito. Si può contestare solo se si dimostra che la motivazione del giudice d’appello è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, configurando così un vizio di legittimità e non un semplice disaccordo con la decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 Euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, dirett contrastare la determinazione del trattamento punitivo è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguat esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito n censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.