Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione sulla Pena è Sufficiente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: l’inammissibilità ricorso Cassazione quando l’unica doglianza riguarda il trattamento sanzionatorio e la sentenza di merito è sorretta da una motivazione adeguata. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta un ricorso non fondato su vizi di legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica censura mossa dal ricorrente non riguardava la sua colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sulla determinazione del trattamento punitivo, ritenuto eccessivo. In sostanza, il ricorso non contestava la violazione di norme procedurali o sostanziali, ma chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione sulla congruità della pena inflitta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione preliminare che non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un gradino prima: la verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che la critica mossa dal ricorrente non costituiva un valido motivo per un esame da parte del giudice di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte Suprema ha evidenziato come il proprio ruolo non sia quello di un “terzo grado” di giudizio, destinato a riesaminare nel merito le scelte discrezionali del giudice, come quella sulla quantificazione della pena. Il compito della Cassazione è, invece, quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da una “sufficiente e non illogica motivazione” riguardo alla pena inflitta. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, esaminato adeguatamente le deduzioni difensive e aveva spiegato le ragioni della sua decisione in modo logico e coerente. Di fronte a una motivazione immune da vizi manifesti, il giudizio di merito sul trattamento punitivo diventa “non censurabile” in sede di Cassazione. Pertanto, l’inammissibilità ricorso Cassazione è la conseguenza diretta di un’impugnazione che cerca di ottenere un riesame di merito precluso in tale sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione) e non sulla semplice insoddisfazione per l’esito del giudizio di merito. Quando la doglianza riguarda la misura della pena, il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice è mancante, palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Tale esito, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica critica sollevata riguardava la misura della pena e la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non illogica, rendendo la decisione non riesaminabile nel merito in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro tribunale?
Secondo questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità della pena se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e adeguata. Il suo ruolo è controllare la legittimità della decisione, non entrare nel merito della quantificazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5585  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata è afferente a determinazione del trattamento punitivo rispetto al quale la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.