Ricorso Personale in Cassazione: Perché è Inammissibile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale, spesso sottovalutato: l’inammissibilità ricorso cassazione presentato personalmente dal condannato. Questa decisione evidenzia come, a seguito della riforma legislativa del 2017, la firma di un avvocato cassazionista non sia una mera formalità, ma un requisito di validità dell’atto stesso.
I Fatti del Caso: un Appello Diretto alla Suprema Corte
La vicenda nasce dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Quest’ultimo aveva dichiarato inammissibile una sua istanza volta a correggere un errore materiale relativo alla data di scadenza della pena. Non soddisfatto della decisione, il condannato ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, redigendo e proponendo personalmente il ricorso.
Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una barriera procedurale invalicabile, che ha portato la Suprema Corte a non poter nemmeno esaminare le ragioni del ricorrente nel merito.
La Riforma del 2017 e l’inammissibilità ricorso cassazione
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione della Legge n. 103 del 2017. Questa normativa ha modificato in modo significativo le regole per l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale. In particolare, ha stabilito che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Questa modifica ha eliminato la facoltà, precedentemente riconosciuta all’imputato (e quindi anche al condannato), di presentare personalmente il ricorso. L’obiettivo del legislatore era quello di elevare la qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, garantendo che le questioni sollevate fossero filtrate dalla competenza specifica di un avvocato cassazionista.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, con l’ordinanza in esame, ha applicato rigorosamente la nuova normativa. Avendo constatato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della legge del 2017, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, il dato normativo inequivocabile degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati nel 2017, che non lasciano spazio a interpretazioni alternative. Il ricorso personale non è più ammesso. In secondo luogo, la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, definendola ‘manifestamente infondata’. Per farlo, ha richiamato una precedente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che aveva già confermato la piena compatibilità della norma con i principi costituzionali, chiarendo che l’obbligo di difesa tecnica specializzata non lede il diritto di difesa ma ne garantisce l’effettività in un giudizio di pura legittimità come quello di Cassazione.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La pronuncia si conclude con due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata poiché, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’inammissibilità del ricorso non permette di escludere un profilo di colpa nella sua proposizione. In pratica, chi presenta un ricorso senza rispettare i requisiti formali essenziali agisce con negligenza e deve subirne le conseguenze economiche. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è un atto tecnico che non ammette iniziative personali e richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato cassazionista.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della Legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale dell’atto ne causa l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per mancata sottoscrizione dell’avvocato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
La norma che obbliga ad avere un avvocato cassazionista è stata considerata costituzionale?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, ha giudicato la questione di legittimità costituzionale come manifestamente infondata, ritenendo che tale obbligo non violi il diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43512 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a FILOTTRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla scadenza della pena inflitta al ricorrente.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso, nel quale peraltro viene posta la questione, manifestamente infondata in quanto esclusa dalla stessa pronuncia di cui sopra, di illegittimità costituzionale della suddetta norma, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.