Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato abilitato. Questa pronuncia chiarisce le conseguenze dirette della violazione di tale norma, culminando nella dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale.
I Fatti del Caso: un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso ha origine dal ricorso presentato personalmente da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Padova. L’interessato, anziché avvalersi di un difensore iscritto all’apposito albo, ha scelto di agire in autonomia, proponendo direttamente l’impugnazione alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale precisa e inderogabile, introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando).
Il Principio di Diritto Applicato: Art. 613 c.p.p.
L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che, a pena di inammissibilità, il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché sia il provvedimento impugnato che il ricorso erano successivi all’entrata in vigore di tale norma (3 agosto 2017), la sua applicazione è stata diretta e inevitabile. La presentazione personale del gravame costituisce, pertanto, una violazione insanabile che ne preclude l’esame.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e perentorie. I giudici hanno rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza necessità di un’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La mancanza della sottoscrizione del difensore qualificato rappresenta un vizio formale che non consente alcuna valutazione sul contenuto del ricorso. In aggiunta, la Corte ha condannato il ricorrente, in base all’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale condanna accessoria è giustificata dalla presenza di un profilo di colpa nella presentazione di un ricorso palesemente inammissibile, come confermato anche da una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000).
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza del rispetto delle forme processuali, specialmente nel giudizio di legittimità. La norma che impone l’assistenza di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicismo e professionalità in un grado di giudizio complesso. Per i cittadini, la lezione è chiara: tentare di agire personalmente in Cassazione non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. È sempre indispensabile affidarsi a un legale specializzato per tutelare i propri diritti in ogni fase del procedimento.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza neanche entrare nel merito della questione, data l’evidenza del vizio procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella presentazione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PADOVA
GLYPH
Iato avviso alle par
ge
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso (così qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Venezia) è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso la ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova del 22 dicembre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Co cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.