Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Roma; COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Novara; 31/10/2023 GLYPH trihunalp titTricirici; visti gli atti, il provvedimento impugnato e n ricorso; udita ia relazione svoita dai consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso udite le conclusioni dei difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO che ha insisistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epiqrafe il tribunale del riesame di Torino a 0″ . .·-. A-1 GLYPH A GLYPH – I-‘.;”;'”” GLYPH ‘s nnnlInntn In rnic.,rn el4n1In GLYPH tei-nrlIn nn efnInnn in nnre-nrn nen; “nnfrnrch; rli 1/44 1.· GLYPH sua GLYPH I 0.,J4.411 GLYPH I GLYPH III S..0 11.1 MI I1.4911…….NOME, NOME e degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione alla incoipazione provvisoria dì cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen., rigetta la richiesta di riesame dei due ricorrent.
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Avverso l’ordinanza del tribunale di Torino COGNOME Palo e COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando plurimi motivi di impugnazione.
Contestano, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen per l’inutilizzabilità degli atti di indagine svolti da parte della Procura Novara dopo la scadenza dei termini di indagine pur prorogati. Le indagini avrebbero dovito interrompersi nel maggio del 2021 e questo limite temporeale avrebbe inciso sia sulla raccolta degli indizi che sul piano delle esigenze cautelari.
Il lungo tempo decorso tra le misure e i fatti accertati avrebbe negativamente inciso sulla sostenibilità della misura cautelare applicata per ciascun ricorrente.
Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi. Mancherebbe l’attualità del pericolo di reiterazione a fronte dell’intervenuto sequestro dei beni delle attvità di impresa coinvolti.
Mancherebbe per lo stesso motivo ogni rischio di inquinamento probatorio. Si contesta poi la tesi del tribunale per cui non si sarebbe formulata alcuna contestazione del quadro indiziario. E si contesta la mancata verbalizzazione di tale aspetto. E si evidenzia come gli indizi sarebbero infondati e non motivati.
E’stata anche depositata memoria deducendosi la illegittimità delle intercettazioni effettuate nei confronti della COGNOME per mancanza del decreto aiutrorizzativo del AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione, che ha evidenziato come, a fronte di ulteriori elementi e quindi della individuazione di nuovi fatti (e non dei medesimi fatti come genericamente reiterato in ricorso), gli inquirenti abbiano raccolto elementi che giustificarono nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato, richiamandosi sul punto, correttamente, anche una corrispondente sentenza di questa Suprema Corte. Per cui non emerge alcuna illegittima effettuazione di indagini né viene adeguatamente contrastata la suijndicata tesi dei giudici della cautela, al di là della elaborazione di una mera, unilaterale e non illustrata affermazione della sussistenza di medesimi fatti, solo diversamente qualificati.
Consegue la palese infondatezza, sul piano indiziario e delle esigen cautelari, delle ulteriori deduzioni che si vorrebbero ricollegare alla ri esistenza di indagini illegittimamente svolte.
2.Anche il secondo motivo è inammissibile. Manifestamente infondata è la deduzione inerente i gravi indizi sia perché è solo asserita la tesi della av rappresentazione, in sede di riesame, di contestazioni ad essi inerent assenza di ogni obiettiva dimostrazione documentale, sia perché, in ogni cas generica, atteso che, comunque, il ricorrente si è limitatato a sosten infondatezza e mancanza di motivazione inerente il quadro indiziario, co assenza di ogni specifica contestazione su tale profilo. Sebbene peraltro eme una articolata illustrazione anche su tale punto.
Anche le esigenze cautelari sono ben illustrate (cfr. pag. 9), senza ch opponga alcuna precisa censura che non sia diversa dalla tesi, del t infondata, dello svolgimento di indagini oltre il termine di legge. Peralt ordinanza si citano accertamenti sulla condotta criminosa ancora aggiornati 2023.
3. Inammissibile è anche la deduzione di cui alla memoria, siccome nuova, inerendo ad altro profilo non dedotto in ricorso, sebbene questa Corte abbia p volte ribadito che i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti t nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, quarto comma, co proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in mate cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti del decisione impugNOME, che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/0 Sono, Rv. 210259).
La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui investano capi o punti della decisione già enunciati nell’atto originar gravame, poiché la “novità” è riferita ai “motivi”, e quindi alle ragioni illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della senten impugNOME, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/20 Califano, Rv. 251482).
Inoltre, quand’anche si fosse trattato di motivi correlati a quelli già pro la inammissibilità di questi ultimi avrebbe investito, come più volte ribadit questa Corte, anche quelli nuovi (sez. 5 – , n. 48044 del 02/07/2019) R 277850 – 01).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere pe ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere ch ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione d causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la so determiNOME in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa d Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1. ter. Disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 25.01.2024