Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15611 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a AVELLINO il 19/02/1980 COGNOME NOME nato a AVELLINO il 05/06/1972 COGNOME NOME nato a ALTAVILLA IRPINA il 16/03/1967
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha recepito il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. nei confronti dei primi due imputati mentre, in parziale accoglimento dell’appello, ha ridotto la pena applicata al terzo, in relazione alla commissione di vari delitti di furto in abitazione nonché di altri delitti contro il patrimonio;
Ritenuto che i motivi dei ricorsi di NOME e NOME NOME – omessa motivazione sul diniego attenuanti generiche e sulla esclusione di cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. per il primo; illegalità della pena per il secondo- sono inammissibili in quanto:
non consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta;
generici poiché non indicano quale, tra le cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., sarebbe in concreto sussistente;
qualificano come illegale una pena, deducendo un mero errore di calcolo interno, mentre la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in (eventuale) violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 COGNOME, Rv. 283886 – 01).
Rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si contesta l’entità della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) in relazione ai precedenti penali dell’imputato;
Considerato che il motivo aggiunto proposto dal difensore di COGNOME – con il quale si evidenzia “l’illegalità dell’accordo sulla pena” in quanto involgente anche il capo 6 dal quale il ricorrente sarebbe stato assolto in primo grado (cfr. pagg. 84 e 85 sentenza di primo grado) – è manifestamente pretestuoso, considerato che:
il dispositivo della sentenza di primo grado contiene statuizioni apparentemente contraddittorie poiché dichiara COGNOME NOME colpevole dei reati di cui ai capi 1, 4, 6, 6 bis, 9 e 11, ma al contempo assolve l’imputato dal reato di cui al capo 6);
tale apparente contraddizione è agevolmente risolubile, tenuto conto che: anzitutto il Tribunale individua, “con assoluta certezza”, in NOME NOME uno degli autori del reato di cui al capo 6)- furto ai danni di NOME COGNOME (cfr.
pag. 39 sentenza di primo grado); in secondo luogo, è pacifico che il Tribunale abbia applicato per il reato di furto di cui al capo 6), ritenuto satellite, un aumento
di pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa (cfr. pagg. 83 e 84);
– nel proporre appello, COGNOME non si duole della contraddizione “interna” al dispositivo, né contesta l’affermazione di responsabilità per il capo 6) e l’entità
della pena applicata a tale titolo;
– la proposta di concordato, presentata nell’interesse di Centrella, ricomprende anche il capo 6) così dimostrando ulteriormente che la parte non
nutriva dubbi sulla intervenuta condanna anche a tale titolo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che, tenuto conto del diverso grado di colpa, si stima equa in euro quattromila a carico di NOME e
COGNOME NOME e in euro cinquemila a carico di COGNOME NOME.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e NOME e COGNOME NOME al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende e il solo COGNOME NOME al pagamento della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025