Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini invalicabili del giudizio di legittimità, mettendo in luce le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere perché un ricorso, anche se ben articolato, possa essere respinto senza un esame nel merito, specialmente quando tenta di trasformare la Corte Suprema in un terzo grado di giudizio sui fatti. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa: un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa ha sollevato due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la valutazione della responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il secondo motivo, invece, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare elementi già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: La Netta Dichiarazione di Inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Tale decisione non solo ha reso definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma ha anche comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia è un chiaro monito sull’importanza di formulare i motivi di ricorso nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha dettagliatamente spiegato le ragioni alla base della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno stabilito che le censure sollevate erano formulate in termini non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non denunciava un reale errore di diritto, ma sollecitava una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma di un ‘giudice della legge’. È preclusa alla Cassazione la possibilità di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, anche se la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente potesse apparire logica. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità si concentri esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione, senza invadere l’ambito della valutazione delle prove.
La Mancanza di Specificità e Critica
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La ragione risiede nella mancanza dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. La difesa, secondo la Corte, non si era confrontata criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già ampiamente analizzato e motivatamente respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità. Il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni, senza muovere una critica puntuale e specifica alle ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Si trattava, quindi, di una mera reiterazione di doglianze già disattese, inidonea a innescare un valido controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è emblematica e offre una lezione fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare vizi di legittimità e non per tentare di ottenere una revisione del giudizio di fatto. La presentazione di motivi generici, ripetitivi o che sollecitano una rivalutazione delle prove conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Le conseguenze non sono solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’imposizione di costi aggiuntivi a carico del ricorrente. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure precise, che identifichino specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, confrontandosi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: in primo luogo, chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cosa che non è permessa alla Corte di Cassazione, la quale può giudicare solo su questioni di diritto. In secondo luogo, i motivi del ricorso erano generici e non criticavano specificamente la motivazione della sentenza precedente, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ovvero non può valutare nuovamente le prove (come testimonianze o documenti) per ricostruire i fatti in modo diverso da come ha fatto il giudice di merito. Il suo compito è limitato a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., è formulato in termini che non sono consentiti in questa sede perché sollecita valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. non essendosi la difesa confrontata con la motivazione della sentenza impugnata laddove i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici che sono stati meramente reiterati in questa sede senza alcuna considerazione critica dei rilievi operati dalla Corte d’appello (cfr., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.