Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Suprema Corte Dice ‘No’
L’ordinanza n. 4495 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei rigidi paletti procedurali che regolano il giudizio di legittimità, sottolineando i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa decisione è un’importante lezione pratica sui limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte, chiarendo perché non tutte le doglianze possono essere esaminate nel merito.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente sollevava tre distinti motivi di censura, sperando di ottenere un annullamento della decisione. Tuttavia, l’esito del ricorso è stato netto: la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Pilastri dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su tre argomentazioni distinte, ognuna relativa a uno specifico motivo di ricorso. Analizziamole nel dettaglio.
Primo Motivo: Il Divieto di Riesaminare i Fatti
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito lo avevano ritenuto responsabile. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, ricordando un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi, rendendo il motivo di ricorso un inammissibile tentativo di ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti.
Secondo Motivo: La ‘Preclusione’ per Censure non Sollevate in Appello
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale, ma di fondamentale importanza. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione che non era stata precedentemente dedotta come motivo d’appello. La Corte ha verificato che la censura specifica non era presente tra i motivi di gravame presentati nel secondo grado di giudizio, determinandone così l’improponibilità in sede di legittimità.
Terzo Motivo: Discrezionalità sul Diniego delle Attenuanti
Infine, il ricorrente si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per negarle, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento a favore dell’imputato; è sufficiente che indichi gli elementi decisivi che, a suo avviso, giustificano il diniego. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato ritenendo la pena non eccessivamente rigorosa, una valutazione considerata sufficiente e insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura e i limiti del giudizio di Cassazione. La Corte ribadisce che la sua funzione è quella di nomofilachia, ovvero garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge, non di rivedere il giudizio sul fatto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione funge da filtro per evitare che la Corte venga sommersa da ricorsi che mirano a una rivalutazione del merito, compito esclusivo dei primi due gradi di giudizio. La decisione sottolinea anche l’importanza della diligenza difensiva: tutte le questioni rilevanti devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito, pena la loro preclusione in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un monito per chi intende adire la Suprema Corte. È fondamentale comprendere che il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore possibilità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. La decisione evidenzia tre errori comuni da evitare: chiedere una nuova valutazione delle prove, introdurre motivi di doglianza per la prima volta in Cassazione e contestare in modo generico le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle sulle attenuanti. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori, preservando l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti di un processo?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio, senza poter entrare in una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione se non è stato sollevato nei motivi di appello. Tale motivo verrà dichiarato inammissibile.
Il giudice è obbligato a motivare nel dettaglio perché nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua valutazione, senza dover prendere in considerazione e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO IE IN DIRITTO.
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittim perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazion diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi lo giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.9) giudice ha spiegato sulla base di quali elementi si è pervenuti all’identificazione del ricorr quale autore della condotta;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince da riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l’odiern ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto terzo che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) ove risulta che “la pena irrogata si profil evulsa da ogni rigorismo da mitigare mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche”, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il Consigliere E nsore
Il Presidente