Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio della Suprema Corte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che si verifica quando i motivi di impugnazione non rispettano i rigidi paletti stabiliti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce il suo ruolo di giudice della legge e non del fatto, sanzionando il tentativo del ricorrente di ottenere un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato ha articolato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di essere esaminato nel merito, conducendo a una declaratoria di inammissibilità.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziandone la non conformità ai criteri che regolano il giudizio di legittimità. Vediamo in dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
La Tardiva Eccezione sulla Nullità dell’Imputazione
Il ricorrente lamentava una presunta indeterminatezza del capo di imputazione, un vizio che, a suo dire, avrebbe dovuto comportare la nullità della sentenza. La Corte ha respinto questa doglianza per due ragioni fondamentali: in primo luogo, ha giudicato l’eccezione manifestamente infondata nel merito; in secondo luogo, ha sottolineato che una tale nullità, non avendo carattere ‘assoluto’, avrebbe dovuto essere eccepita nei gradi di merito e non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Il Divieto di Riesame del Merito nel Giudizio di Legittimità
I motivi principali del ricorso miravano a contestare la valutazione delle prove, il giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato e il suo contributo concorsuale al reato. Su questo punto, la Corte è stata categorica: tali questioni attengono al merito della vicenda e sono di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Il tentativo di rimettere in discussione questi aspetti si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Questo rappresenta uno dei cardini per comprendere l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulle Attenuanti Generiche
Un altro motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha ribadito che la valutazione compiuta dal giudice di merito era stata argomentata in modo adeguato e non illogico. Pertanto, tale decisione, essendo espressione di un potere discrezionale correttamente esercitato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare il materiale probatorio o per sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della difesa. I giudici hanno evidenziato come le censure del ricorrente fossero una mera riproposizione di argomenti già vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche, rendendo così il ricorso del tutto inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, pertanto, diventa definitiva, e la condanna passa in giudicato. Questa pronuncia riafferma l’importanza di formulare i motivi di ricorso per Cassazione con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su questioni di fatto.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta ai giudici di merito, e sollevavano un’eccezione di nullità in modo tardivo.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato, per legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40929 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente ;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto il terzo motivo, con riferimento al capo 26, eccepisce u vizio, legato alla indeterminatezza dell’imputazione che, oltre a risultare manifestamente insussistente nel merito, dando conto di asserita una nullità non assoluta, non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione; il primo motivo e il quarto motivo mettono in discussione il giudizio di responsabilità, il contributo concorsuale e la valutazione probatori operata dai giudici del merito e la qualificazione data ai fatti, replicando censure g adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo motivo attiene al mancati riconoscimento delle generiche che la Corte del merito ha argomentato in modo adeguato e non illogica così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.