Inammissibilità ricorso Cassazione: quando l’appello è solo un tentativo di riesame
L’ordinanza n. 19078/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sui requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere. La decisione affronta il tema dell’inammissibilità ricorso Cassazione, chiarendo una volta per tutte che la Suprema Corte non è un ‘terzo grado di merito’ dove si possono ridiscutere i fatti e le prove. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
Il caso: un ricorso contro la condanna d’Appello
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Genova, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano affermato la sua responsabilità. Sostanzialmente, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e di giungere a una diversa conclusione rispetto a quella dei giudici di merito.
La decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti del sindacato di legittimità
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, ribadendo con forza la natura del proprio ruolo. I giudici hanno spiegato in dettaglio perché il ricorso non potesse essere accolto.
La mancanza di specificità del ricorso
Il primo punto critico evidenziato è la ‘mancanza di concreta specificità’ del motivo di ricorso. Invece di individuare precisi errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, l’appello si limitava a una critica generica della motivazione. Secondo la Corte, non è sufficiente lamentare la scarsa persuasività o la mancanza di rigore della decisione; è necessario indicare specifici e decisivi travisamenti delle prove, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il divieto di rivalutazione delle prove
Il cuore della motivazione risiede nel ribadire che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può:
* Prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova.
* Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
* Adottare criteri di valutazione delle prove diversi da quelli scelti dal giudice di merito.
* Sollecitare una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove.
In pratica, l’imputato stava chiedendo alla Cassazione di fare il lavoro che spetta al Tribunale e alla Corte d’Appello, ovvero valutare l’attendibilità e la credibilità delle prove. Questo è un compito precluso alla Suprema Corte, il cui sindacato si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poterla sostituire con la propria.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non può essere un semplice atto di dissenso verso la decisione dei giudici di merito, ma deve fondarsi su vizi specifici e legalmente riconosciuti. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti si traduce non solo in un esito negativo, ma anche in una condanna a spese e sanzioni. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, quindi, i pilastri imprescindibili per superare il vaglio di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità e tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non sono consentite nel giudizio di Cassazione.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti, né rivalutare l’attendibilità o la credibilità delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi d quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, inoltre, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.