Inammissibilità Ricorso Cassazione: i confini del giudizio sulla pena
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui la Corte di Cassazione può esaminare le doglianze relative alla determinazione della pena. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un esito raro e le sue conseguenze sono significative per i ricorrenti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Appello contro la Determinazione della Pena
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Milano, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando esclusivamente la determinazione delle pene inflitte loro. Il loro obiettivo era ottenere una riduzione della sanzione, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a loro disposizione per la quantificazione della pena.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per contestare l’entità della pena, a meno che non si denunci un vizio di ‘illegalità’.
I Limiti al Sindacato di Legittimità sulla Pena
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso contro le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale sono circoscritti. In particolare, sono inammissibili le censure che attengono alla determinazione della pena quando queste non si traducono in una sanzione illegale. Per ‘pena illegale’ si intende una pena che eccede i limiti edittali fissati dalla legge per quel reato o che è di specie diversa da quella prevista.
In altre parole, contestare la valutazione discrezionale del giudice sulla severità della pena non è un motivo valido per adire la Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione sull’orientamento giurisprudenziale secondo cui i vizi attinenti alla sola determinazione della pena non possono essere fatti valere in sede di legittimità, se non si trasformano in una vera e propria illegalità della sanzione. La discrezionalità del giudice di merito nel quantificare la pena tra il minimo e il massimo edittale è, di regola, insindacabile in Cassazione.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, comporta automaticamente due conseguenze a carico dei ricorrenti:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente determinata in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la necessità di formulare i motivi di ricorso per Cassazione con estrema precisione tecnica. Chi intende impugnare una sentenza per questioni relative alla pena deve dimostrare un vizio di legalità e non una semplice sproporzione. L’esito di un ricorso inammissibile non è neutro: comporta costi aggiuntivi e conferma la definitività della condanna. Pertanto, è fondamentale una valutazione preliminare attenta sull’ammissibilità dei motivi prima di intraprendere il percorso del giudizio di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se il ricorso si limita a criticare la valutazione discrezionale del giudice di merito. L’impugnazione è ammissibile solo se si denuncia che la pena è ‘illegale’, ovvero quando non rientra nei limiti previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello prescritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Quali sono i motivi di ricorso inammissibili citati in questa ordinanza?
L’ordinanza specifica che sono inammissibili i ricorsi che riguardano motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e i vizi nella determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il 01/04/1999 COGNOME nato il 11/06/1995 NOME COGNOME nato il 04/09/2000
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nei ricorsi di COGNOME, Bayba e Bari si contesta la determinazione delle pene, mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzion inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
ritenuto che dall’inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorTnti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cessa delle ammende. Così deciso il 13j/2024.